Cassazione Civile, Ordinanza n. 29135/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l'appello della società contribuente, aveva annullato un avviso di accertamento relativo a maggiore IVA per l'anno 2003 e alla correlata sanzione. La CTR aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto impositivo perché eseguita a soggetto diverso dal destinatario e, per tale ragione, aveva escluso la sanatoria per raggiungimento dello scopo. In cassazione l'Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica presso il legale rappresentante della società che operava quale rappresentante fiscale in Italia ai fini IVA fosse valida. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 156 c.p.c., assumendo che la notifica non fosse inesistente e che, comunque, il vizio fosse sanato per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la notificazione dell'avviso di accertamento eseguita presso il rappresentante fiscale IVA della società non residente fosse consentita dall'art. 60, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 600/1973, applicabile anche agli avvisi IVA per rinvio dell'art. 56 d.P.R. n. 633/1972. Ha quindi escluso che la notifica fosse viziata, e tanto meno inesistente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La notificazione degli atti impositivi nei confronti di soggetti esteri può essere eseguita presso il rappresentante fiscale nominato, sicché la notifica in tal modo effettuata non è inesistente.
art. 17, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per i soggetti non residenti gli obblighi e diritti IVA possono essere adempiuti direttamente, se identificati, oppure tramite un rappresentante residente nominato nelle forme previste.
art. 35-ter, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato come modalità di identificazione diretta del soggetto non residente ai fini IVA.
art. 1, quarto comma, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441
È richiamato come fonte delle forme di nomina del rappresentante residente.
art. 56, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il rinvio rende applicabile agli avvisi di accertamento IVA la disciplina notificatoria prevista dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.
Il motivo relativo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo è stato assorbito, perché la Corte ha escluso a monte l'inesistenza della notificazione.
Richiamato solo per il deposito della memoria, senza rilievo decisorio.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di accertamento nei confronti di un soggetto non residente può essere validamente eseguita presso il rappresentante fiscale nominato per l'IVA, quando la disciplina speciale lo consenta.
- La nozione di notifica inesistente va esclusa quando l'atto è consegnato a un soggetto che, per effetto della nomina, è legittimato a riceverlo nei rapporti fiscali con l'Amministrazione.
- La disciplina delle notificazioni degli atti impositivi IVA deve essere letta in coordinamento con le norme che consentono o impongono la nomina del rappresentante fiscale per i soggetti esteri operanti nel territorio dello Stato.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della decisione impugnata, il motivo strettamente dipendente relativo alla sanatoria del vizio di notificazione resta assorbito.
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