Cassazione Civile, Ordinanza n. 35312/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa per violazione degli artt. 1-bis d.lgs. n. 66 del 1948 e 17 d.lgs. n. 507 del 1999. Con l’unico motivo di ricorso ha denunciato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avrebbe erroneamente riformato la decisione di primo grado reputando inammissibile un motivo accolto dal primo giudice solo perché proposto per la prima volta in corso di causa. Secondo il ricorrente, la sentenza di primo grado non si fondava soltanto su quel motivo, ma anche su un autonomo rilievo relativo all’irragionevolezza dei tempi dell’accertamento rispetto ai fatti, rilievo che non era stato oggetto di appello incidentale da parte dell’Amministrazione e che quindi avrebbe dovuto sorreggere autonomamente la decisione di accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il Tribunale aveva riformato la sentenza di primo grado perché l’accoglimento dell’opposizione si era fondato su un rilievo poi ritenuto inammissibile; l’ulteriore riferimento del primo giudice alle "tempistiche dell’accertamento" non costituiva una distinta ratio decidendi autonoma, ma solo una precisazione e uno sviluppo delle ragioni della decisione già basata sul motivo inammissibile. Non sono state regolate le spese, perché la Prefettura non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno su una diversa base decisoria; la Corte esclude che nel caso vi fosse una ratio decidendi autonoma diversa da quella censurata in appello.
Invocato per sostenere l’effetto devolutivo limitato dell’appello e la preclusione a contestare capi non impugnati; la Corte ritiene però che il presunto capo autonomo non esistesse come decisione autonoma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 1-bis d.lgs. n. 66 del 1948
Norma violata secondo l’ordinanza-ingiunzione opposta, indicata come base dell’illecito amministrativo contestato.
art. 17 d.lgs. n. 507 del 1999
Norma violata secondo l’ordinanza-ingiunzione opposta, indicata come base dell’illecito amministrativo contestato.
Massime di principio
- Ai fini dell’effetto devolutivo dell’appello e del giudicato interno, occorre distinguere tra autonoma ratio decidendi e mera precisazione o sviluppo argomentativo: solo la prima, se non impugnata, è idonea a sorreggere stabilmente la decisione.
- La qualificazione di una frase della sentenza di primo grado come autonoma base decisoria non dipende dalla sua formulazione letterale, ma dalla funzione logica e giuridica che essa svolge all’interno della motivazione complessiva.
- È inammissibile in cassazione censurare la decisione di appello quando il motivo si fondi sull’assunto errato che il primo giudice avesse deciso su una ratio autonoma in realtà inesistente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta invece dovuto l’ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
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