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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7860/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione illegale di un fucile, proponendo tre motivi: 1) vizio di ascrivibilità della detenzione dell'arma (contestando che fosse nella sua disponibilità, richiamando la sua residenza anagrafica diversa e lamentando valutazioni basate su elementi congetturali e sul suo diritto al silenzio); 2) estinzione del reato per prescrizione (sostenendo che il termine di prescrizione era spirato il 19/12/2022, prima della sentenza di appello); 3) errore nella determinazione della pena e nella applicazione della recidiva, con diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo: il reato era estinto per prescrizione. Richiamando il criterio di computo della prescrizione (tenendo conto degli aumenti di pena per recidiva e dell'aumento ex art. 161 c.p.), la Corte ha però osservato che il termine ordinario di prescrizione decorrente dalla sentenza di primo grado (27/10/2014) è spirato l'27/10/2022, dunque prima della pronuncia della sentenza di appello. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    rilevata l'operatività della recidiva ai fini dell'aumento della pena base

  • art. 161 cod. pen.

    applicato l'aumento della metà previsto per il calcolo della pena effettiva ai fini del computo del termine massimo di prescrizione

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    consentita la deduzione in Cassazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione come motivo di impugnazione

  • legge n. 895 del 1967

    richiamata dal ricorrente nel primo motivo in ordine a presunte regole rilevanti per l'ascrivibilità della detenzione dell'arma

Massime di principio

  • Se il termine di prescrizione matura tra la sentenza di primo grado e la pronuncia di appello, il giudice d'appello è tenuto a dichiarare l'estinzione del reato, anche se l'impugnazione riguarda solo il trattamento sanzionatorio.
  • La prescrizione può essere efficacemente dedotta in Cassazione anche con un unico motivo, qualora il termine sia maturato prima della sentenza impugnata e non sia stato dichiarato dal giudice di merito.
  • Nel calcolo della prescrizione va considerato l'aumento di pena derivante da circostanze come la recidiva e l'applicazione degli aumenti previsti dall'art. 161 c.p.; ciò può prolungare i termini ma non impedisce che il termine ordinario decorrente dalla sentenza di primo grado produca estinzione prima della decisione di appello.
  • Questioni probatorie sull'effettiva disponibilità dell'arma (residenza, dimora, elementi indiziari, esercizio del diritto al silenzio) restano rilevanti, ma perdono efficacia quando la decisione viene estinta per prescrizione; pertanto, nelle impugnazioni è strategico eccepire tempestivamente la prescrizione.
  • Il difensore deve sempre valutare e sollevare la prescrizione in ogni grado di giudizio quando i calcoli temporali lo permettono; il giudice d'appello deve comunque verificare d'ufficio eventuali cause di estinzione del reato.

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