Cassazione Penale, Sentenza n. 33815/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, dichiarato assente nel giudizio di primo grado e assistito da un difensore di fiducia, era stato dichiarato colpevole dal Giudice di pace di Padova del reato di minacce continuate e condannato alla pena di 400 euro di multa. Il Tribunale di Padova aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto il 5 maggio 2023, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., per mancata allegazione dello specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza di primo grado. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’imputato ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la modifica introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, che limita l’obbligo del mandato speciale ai casi di impugnazione proposta dal difensore d’ufficio. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina vigente al momento della proposizione dell’appello, secondo il principio tempus regit actum, poiché l’atto di impugnazione si perfeziona istantaneamente sotto il profilo formale. Poiché l’appello era stato proposto il 5 maggio 2023, trovava applicazione il testo originario dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., che imponeva il deposito dello specifico mandato a impugnare anche quando l’imputato assente fosse assistito da un difensore di fiducia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Padova: al momento della proposizione dell’appello, il testo previgente dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. richiedeva, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza anche per il difensore di fiducia dell’imputato assente. La successiva modifica legislativa, entrata in vigore il 25 agosto 2024, non si applica retroattivamente alle impugnazioni già proposte. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La mancata allegazione del mandato speciale nei casi previsti dalla disciplina applicabile comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
nel testo anteriore alla modifica apportata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114
Per le impugnazioni proposte prima del 25 agosto 2024, imponeva al difensore dell’imputato assente di depositare, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, senza distinguere tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’inammissibilità dell’impugnazione.
art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha modificato l’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., limitando l’obbligo dello specifico mandato ai casi di impugnazione proposta dal difensore d’ufficio.
art. 11 preleggi
In assenza di una disciplina transitoria, impone l’applicazione della legge vigente al momento del compimento dell’atto; la nuova disciplina dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. si applica quindi alle impugnazioni proposte dal 25 agosto 2024.
Richiamato quale parametro per la sintetica enunciazione del motivo di ricorso.
Massime di principio
- La disciplina dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. deve essere individuata in base alla legge vigente al momento della proposizione dell’impugnazione, secondo il principio tempus regit actum, quando la legge sopravvenuta non preveda una disciplina transitoria.
- Il requisito formale relativo allo specifico mandato a impugnare riguarda il contenuto dell’atto di impugnazione considerato isolatamente e si perfeziona istantaneamente al momento del deposito; le modifiche normative successive non incidono retroattivamente sulla validità dell’atto già compiuto.
- Per le impugnazioni proposte anteriormente al 25 agosto 2024, il testo originario dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. richiedeva il deposito dello specifico mandato a impugnare anche quando l’imputato assente fosse assistito da un difensore di fiducia.
- La mancata allegazione dello specifico mandato richiesto dalla disciplina vigente al momento della proposizione dell’impugnazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
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