Cassazione Civile, Ordinanza n. 11185/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Due sorelle avevano convenuto in giudizio il padre e altri familiari chiedendo dichiararsi l'acquisto per usucapione di due appartamenti siti in Saint-Christophe, in provincia di Aosta. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo che una lettera sottoscritta da una delle attrici dimostrasse l'assenza di animus possidendi, la consapevolezza della comproprietà e la mera detenzione del bene in forza di un godimento paragonabile a una locazione; aveva inoltre escluso che fossero emersi atti di interversione del possesso e che lavori o spese sostenute fossero idonei a integrare un possesso utile all'usucapione. Con il ricorso per cassazione le attrici deducevano, in primo luogo, violazione degli artt. 102, 291 e 354 c.p.c. per mancata verifica della rituale notificazione dell'atto di citazione nei confronti di due litisconsorti necessari; in secondo luogo, violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso i presupposti dell'usucapione, valorizzato in modo decisivo la lettera di una sola ricorrente, omesso di considerare che da tale lettera emergeva soltanto la consapevolezza di non essere proprietaria, e trascurato che la durata e le modalità del godimento erano incompatibili con una mera tolleranza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non era legittimata a dolersi, nell'interesse di terzi, di un vizio di notifica verso altri convenuti; inoltre ha osservato che, essendo stata integralmente riformata la sentenza di primo grado con rigetto della domanda di usucapione, non vi era un concreto pregiudizio derivante dall'eventuale irregolarità della notifica in primo grado. Ha dichiarato inammissibili anche le censure di merito, perché rivolte sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, in particolare della lettera valorizzata dalla Corte d'appello per escludere l'animus possidendi e dei restanti elementi istruttori. Di conseguenza ha confermato la decisione impugnata e ha condannato le ricorrenti, in solido, alle spese di legittimità, oltre alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e al versamento di una somma alla cassa delle ammende; ha altresì dato atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel procedimento accelerato il consigliere delegato che formula la proposta di definizione non è incompatibile a far parte del collegio che decide, perché la proposta non ha valore decisorio definitivo.
regola la decisione in camera di consiglio dopo la proposta di definizione accelerata.
non ricorre incompatibilità del consigliere autore della proposta nel successivo collegio di decisione.
richiamato insieme all'art. 51 c.p.c. per escludere l'incompatibilità del giudicante.
richiamato nel motivo di ricorso relativo ai litisconsorti necessari e alla ritualità del contraddittorio.
richiamato per sostenere la necessità di rinnovazione della notificazione nei confronti dei litisconsorti necessari.
richiamato per chiedere la rimessione della causa al primo giudice in caso di mancata prova della ritualità della notificazione.
richiamato per contestare la qualificazione del godimento del bene come mera detenzione e non possesso.
richiamato per sostenere l'interversione del possesso e la presunzione di animus possidendi dal corpus possessionis.
richiamato quale norma sull'usucapione, rispetto alla quale la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti fattuali.
richiamato nel motivo sulla prova dei presupposti del possesso utile all'usucapione.
applicato perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna al pagamento di una somma equitativa e di un'ulteriore somma alla cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la parte non può far valere il vizio della notificazione compiuta nei confronti di altri litisconsorti nell'interesse di costoro, se non dimostra un concreto pregiudizio alla propria posizione processuale.
- La dedotta irregolarità del contraddittorio non è motivo utile quando la decisione impugnata abbia già integralmente riformato la pronuncia di primo grado e non si ponga un rischio attuale di sentenza inutiliter data o di lesione dei soggetti non ritualmente evocati.
- Le censure che, formalmente prospettate come violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove e dell'attendibilità degli elementi istruttori sono inammissibili in cassazione.
- L'accertamento dell'animus possidendi, dell'eventuale animus detinendi e della sussistenza di un possesso utile all'usucapione costituisce valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica e dall'indicazione delle fonti probatorie.
- La lettera con cui un soggetto si qualifica come affittuario o comunque riconosce una situazione di detenzione e la comproprietà altrui può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento incompatibile con l'usucapione, salvo che il ricorrente dimostri un errore di diritto e non una mera diversa lettura del fatto.
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