Cassazione Penale, Sentenza n. 37333/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di riesame che ha confermato il sequestro preventivo (fino a concurrence di € 255.450) disposto dal G.i.p. del Tribunale di Modena il 23/11/2022, eseguito anche su un conto corrente cointestato a Frabetti e alla coniuge Zagni. Frabetti, indagato per riciclaggio derivante dalla vendita di un immobile acquistato con proventi di plurime truffe, deduce violazione di legge e difetto di autonoma motivazione: a suo avviso il decreto e l'ordinanza non indicano elementi indiziari specifici della condotta di riciclaggio, errata valutazione delle esigenze cautelari (mancata considerazione che non vi furono atti di distrazione o alienazione e che il patrimonio era incrementato nonostante le indagini) e omessa considerazione di altri beni idonei a garantire le esigenze cautelari. Zagni, terza estranea, censura invece l'assenza di motivazione circa la sua sicura capacita economica e la titolarità dell'intera somma vincolata sul conto cointestato, chiedendo la restituzione integrale delle somme asservite.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto a Frabetti, il ricorso è stato ritenuto infondato e formulato per motivi non consentiti: mancata specificazione del vizio di motivazione per ciascuna censura, e comunque nessuna violazione di legge o difetto tale da rendere la motivazione del provvedimento del tutto assente o apparente. Il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza impugnata richiamasse adeguatamente il provvedimento genetico e contenesse elementi idonei a sostenere il fumus delicti e le esigenze cautelari; la valutazione sulla correlazione tra sequestro e rilevanza del patrimonio è stata considerata fornita e congrua, con puntualizzazioni sulla mancanza di allegazioni sul valore dell'immobile. Quanto a Zagni, il ricorso è stato considerato motivo non consentito e generico: la cointestazione del conto comporta, secondo la giurisprudenza citata, l'estensione del vincolo all'intero saldo fino a quando il terzo non dimostri l'esclusiva titolarità di parte delle somme; il Tribunale aveva già disposto la restituzione di € 36.250 a favore di Zagni ritenendo provata quella quota, mentre per il resto non era stata fornita prova concreta. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulla confisca per equivalente; il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca per equivalente di somme e beni ritenuti provento o strumento del reato, giustificando il vincolo sui beni anche in conto cointestato quando sussistono indizi.
Riferimenti alla disciplina dei reati presupposto e degli strumenti per la confisca; usato a supporto della finalità di confisca e della rilevanza del patrimonio rispetto all'indagine.
Richiamate in relazione alla ricostruzione degli illeciti e ai profili costitutivi del reato; impiegate per valutare il fumus e gli elementi indiziari.
art. 321 e 322 cod. proc. pen.
Norme relative al riesame e al procedimento per il sequestro; la Corte ricorda i limiti e le modalità di impugnazione dei provvedimenti cautelari in Cassazione (ricorso ammesso solo per violazione di legge).
Regole sul rapporto di cointestazione e sui rapporti interni tra cointestatari; la Corte osserva che tali presunzioni civili non ostano all'estensione del vincolo sul saldo del conto nell'ambito del procedimento penale, restando comunque al terzo il diritto di fornire prova contraria.
Prevede la condanna alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato e con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 3.000 a ciascun ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge; le doglianze di merito o la semplice richiesta di rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- Per far valere il vizio di motivazione è necessario dimostrare che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; critiche generiche o richieste di reinterpretazione dei fatti non sono sufficienti.
- Nel caso di conto corrente cointestato, il vincolo cautelare può estendersi all'intero saldo fino a quando il cointestatario non provi concretamente l'esclusiva titolarità di parte delle somme; la prova spetta al terzo interessato.
- Per censurare l'esigenza di un sequestro preventivo è necessario fornire elementi concreti che smentiscano il pericolo di dispersione o l'idoneità del patrimonio a essere sottratto alla confisca; mere affermazioni non contrastano la prudente valutazione del giudice.
- Distinguere sempre tra sequestro probatorio e sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la natura del sequestro e la finalità incidono sulla portata del vincolo e sulle esigenze cautelari da motivare.
- Quando si impugna, allegare dati precisi sul valore degli immobili o degli altri beni contestati e documentazione probatoria sulla titolarità dei saldi bancari, perché la mancanza di allegazioni specifiche rende la censura debole e spesso inammissibile.
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