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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37333/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza di riesame che ha confermato il sequestro preventivo (fino a concurrence di € 255.450) disposto dal G.i.p. del Tribunale di Modena il 23/11/2022, eseguito anche su un conto corrente cointestato a Frabetti e alla coniuge Zagni. Frabetti, indagato per riciclaggio derivante dalla vendita di un immobile acquistato con proventi di plurime truffe, deduce violazione di legge e difetto di autonoma motivazione: a suo avviso il decreto e l'ordinanza non indicano elementi indiziari specifici della condotta di riciclaggio, errata valutazione delle esigenze cautelari (mancata considerazione che non vi furono atti di distrazione o alienazione e che il patrimonio era incrementato nonostante le indagini) e omessa considerazione di altri beni idonei a garantire le esigenze cautelari. Zagni, terza estranea, censura invece l'assenza di motivazione circa la sua sicura capacita economica e la titolarità dell'intera somma vincolata sul conto cointestato, chiedendo la restituzione integrale delle somme asservite.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto a Frabetti, il ricorso è stato ritenuto infondato e formulato per motivi non consentiti: mancata specificazione del vizio di motivazione per ciascuna censura, e comunque nessuna violazione di legge o difetto tale da rendere la motivazione del provvedimento del tutto assente o apparente. Il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza impugnata richiamasse adeguatamente il provvedimento genetico e contenesse elementi idonei a sostenere il fumus delicti e le esigenze cautelari; la valutazione sulla correlazione tra sequestro e rilevanza del patrimonio è stata considerata fornita e congrua, con puntualizzazioni sulla mancanza di allegazioni sul valore dell'immobile. Quanto a Zagni, il ricorso è stato considerato motivo non consentito e generico: la cointestazione del conto comporta, secondo la giurisprudenza citata, l'estensione del vincolo all'intero saldo fino a quando il terzo non dimostri l'esclusiva titolarità di parte delle somme; il Tribunale aveva già disposto la restituzione di € 36.250 a favore di Zagni ritenendo provata quella quota, mentre per il resto non era stata fornita prova concreta. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 quater cod. pen.

    Norma sulla confisca per equivalente; il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca per equivalente di somme e beni ritenuti provento o strumento del reato, giustificando il vincolo sui beni anche in conto cointestato quando sussistono indizi.

  • art. 648 bis cod. pen.

    Riferimenti alla disciplina dei reati presupposto e degli strumenti per la confisca; usato a supporto della finalità di confisca e della rilevanza del patrimonio rispetto all'indagine.

  • art. 240 e 240 bis cod. pen.

    Richiamate in relazione alla ricostruzione degli illeciti e ai profili costitutivi del reato; impiegate per valutare il fumus e gli elementi indiziari.

  • art. 321 e 322 cod. proc. pen.

    Norme relative al riesame e al procedimento per il sequestro; la Corte ricorda i limiti e le modalità di impugnazione dei provvedimenti cautelari in Cassazione (ricorso ammesso solo per violazione di legge).

  • artt. 1289 e 1834 cod. civ.

    Regole sul rapporto di cointestazione e sui rapporti interni tra cointestatari; la Corte osserva che tali presunzioni civili non ostano all'estensione del vincolo sul saldo del conto nell'ambito del procedimento penale, restando comunque al terzo il diritto di fornire prova contraria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato e con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 3.000 a ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge; le doglianze di merito o la semplice richiesta di rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Per far valere il vizio di motivazione è necessario dimostrare che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; critiche generiche o richieste di reinterpretazione dei fatti non sono sufficienti.
  • Nel caso di conto corrente cointestato, il vincolo cautelare può estendersi all'intero saldo fino a quando il cointestatario non provi concretamente l'esclusiva titolarità di parte delle somme; la prova spetta al terzo interessato.
  • Per censurare l'esigenza di un sequestro preventivo è necessario fornire elementi concreti che smentiscano il pericolo di dispersione o l'idoneità del patrimonio a essere sottratto alla confisca; mere affermazioni non contrastano la prudente valutazione del giudice.
  • Distinguere sempre tra sequestro probatorio e sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la natura del sequestro e la finalità incidono sulla portata del vincolo e sulle esigenze cautelari da motivare.
  • Quando si impugna, allegare dati precisi sul valore degli immobili o degli altri beni contestati e documentazione probatoria sulla titolarità dei saldi bancari, perché la mancanza di allegazioni specifiche rende la censura debole e spesso inammissibile.

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