Cassazione Civile, Ordinanza n. 20565/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2011. L'Amministrazione ha contestato il tributo in solido a una titolare di CTD operante in Italia, quale obbligata principale, e alla società bookmaker estera, quale coobbligata solidale. La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso, articolando otto motivi: preliminarmente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza e, in via pregiudiziale, la sospensione con rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull'interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 TFUE; ha poi dedotto la nullità dell'avviso per mancata traduzione in inglese; ha sostenuto l'erroneità della qualificazione del CTD come soggetto passivo, l'insussistenza del presupposto territoriale e la violazione dei principi UE di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento; ha inoltre contestato la compatibilità del tributo con la direttiva IVA 2006/112/CE, l'applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza e la condanna alle spese. La Corte ha ricondotto unitariamente i motivi sui presupposti dell'imposta e li ha ritenuti infondati, valorizzando la disciplina interna, la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e la sentenza CGUE 26 febbraio 2020, causa C-788/18.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la necessità della pubblica udienza e del rinvio pregiudiziale alla CGUE, ha respinto il motivo sulla mancata traduzione dell'avviso per difetto di specifica prova del pregiudizio difensivo, e ha confermato che per il periodo d'imposta 2011 l'imposta unica è dovuta anche dal bookmaker estero, in via solidale, per le scommesse raccolte in Italia tramite CTD. Ha ritenuto infondate le censure sulla soggettività passiva, sulla territorialità, sulla discriminazione in ambito UE, sul legittimo affidamento, sulla compatibilità con la direttiva IVA e sull'obiettiva incertezza normativa. Sul capo spese ha giudicato in parte infondata e in parte inammissibile la censura, confermando la liquidazione in favore dell'Amministrazione assistita da funzionari. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non comporta di per sé invalidità dell'avviso; occorre provare in concreto la lesione del diritto di difesa.
art. 267 TFUE
Non è necessario il rinvio pregiudiziale quando la questione è già chiarita dalla giurisprudenza unionale e non sussistono dubbi interpretativi rilevanti.
artt. 56, 57 e 52 TFUE
La normativa nazionale sull'imposta unica sulle scommesse non integra una restrizione discriminatoria alla libera prestazione di servizi per bookmaker esteri e CTD.
art. 3, d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Il soggetto passivo dell'imposta unica è chi gestisce concorsi pronostici e scommesse, anche con mezzi telematici e anche per conto di terzi o di operatori esteri.
art. 1, commi 64 e 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220
La legge interpreta l'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 nel senso di assoggettare al tributo anche chi gestisce scommesse per conto di soggetti esteri, prevedendo la solidarietà del mandante estero; la norma è rilevante per le annualità dal 2011.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288
Il tributo è ricondotto alle scommesse di qualunque tipo, anche se svolte all'estero, ma il presupposto territoriale è individuato nella raccolta/gestione svolta in Italia.
art. 401, direttiva 2006/112/CE
L'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari; pertanto può coesistere con l'IVA e non è vietata dalla direttiva.
art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alle norme sulle sanzioni per sostenere l'esimente dell'obiettiva incertezza, ma la Corte la esclude per il 2011.
artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689 / L. 7 gennaio 1997, n. 472
Richiamati per l'esimente dell'obiettiva incertezza, ritenuta non applicabile perché la normativa interpretativa aveva già chiarito il quadro per l'anno in contestazione.
art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
La causa di non punibilità per obiettiva incertezza non opera quando la norma interpretativa ha già definito la disciplina applicabile al periodo d'imposta.
art. 12 e art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consentono la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari secondo la tariffa forense, con riduzione prevista dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza; la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione sul mancato esercizio.
Massime di principio
- Nel contenzioso sull'imposta unica sulle scommesse, il fatto imponibile non è la singola giocata in sé, ma l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio dello Stato.
- Per le annualità successive all'intervento interpretativo del 2010, il bookmaker estero che si avvale di CTD in Italia può essere soggetto passivo, in solido con gli altri soggetti che partecipano all'attività gestoria, senza che residui un'affidabile incertezza normativa.
- La disciplina nazionale sull'imposta unica delle scommesse non viola, di per sé, la libera prestazione di servizi né il divieto di discriminazione, se si applica indistintamente agli operatori che raccolgono scommesse in Italia.
- La mancata traduzione dell'atto tributario nella lingua del destinatario non determina nullità automatica: il contribuente deve allegare e provare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Un tributo speciale sui giochi e sulle scommesse non è incompatibile con la direttiva IVA quando non presenta le caratteristiche di un'imposta sul volume d'affari.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non è applicabile quando, al momento del fatto, la norma interpretativa e la giurisprudenza di riferimento avevano già chiarito il regime impositivo.
- In materia di spese processuali, la liquidazione a favore dell'Amministrazione assistita da funzionari è legittima secondo la disciplina del processo tributario; la compensazione resta facoltà discrezionale del giudice e la sua mancata applicazione non è, di regola, censurabile in cassazione.
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