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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37649/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurata)

La controversia

La controversia riguarda la base di calcolo dei contributi dovuti da un soggetto iscritto alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi. La Corte d'appello aveva escluso che, ai fini contributivi, dovessero essere inclusi i redditi di capitale percepiti dalla contribuente per la mera partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata, senza svolgimento di attività lavorativa nella società stessa. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. nella l. n. 438 del 1992, in relazione alla l. n. 233 del 1990, sostenendo che l'obbligo contributivo andrebbe parametrato alla totalità dei redditi percepiti nell'anno rilevanti per il soggetto iscritto. La resistente ha controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che la Corte territoriale si fosse correttamente conformata al principio già affermato in precedenza: l'art. 3-bis l. n. 438 del 1992 amplia la base contributiva ai redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, ma non consente di includere i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali quando non vi sia prestazione di attività lavorativa. Poiché, secondo il TUIR, tali utili sono qualificati come redditi di capitale e non come redditi d'impresa, essi non concorrono alla base imponibile contributiva. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta come motivo di ricorso per censurare l'interpretazione della disciplina sulla base contributiva.

  • art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384

    "A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"

    La disposizione amplia la base imponibile contributiva riferendola alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non più alla sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione.

  • L. 14 novembre 1992, n. 438

    conv. con modificazioni del d. l. 19 settembre 1992 n. 384

    È la legge di conversione della norma che disciplina il calcolo del contributo annuo per gli iscritti alla gestione previdenziale.

  • L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1

    È il riferimento soggettivo dei contribuenti cui si applica il criterio di commisurazione previsto dall'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55

    I redditi d'impresa sono quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 44, lett. e)

    Gli utili da partecipazione in società soggette a IRES sono qualificati come redditi di capitale, non come redditi d'impresa.

  • art. 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Per i soggetti iscritti a una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, la base contributiva va commisurata ai redditi d'impresa fiscalmente qualificati come tali, secondo il coordinamento tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.
  • Gli utili percepiti per la mera partecipazione al capitale di una società di capitali, in assenza di svolgimento di attività lavorativa nella società, hanno natura di redditi di capitale e non rientrano nella nozione di reddito d'impresa rilevante ai fini contributivi.
  • L'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 amplia la base imponibile contributiva rispetto alla precedente disciplina, ma non fino a comprendere redditi fiscalmente estranei all'impresa.
  • Quando la decisione di merito si conforma al principio di diritto già consolidato in cassazione, il ricorso per violazione di legge che riproponga una diversa lettura della norma deve essere rigettato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
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