Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39662/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da verifiche fiscali svolte dalla Guardia di finanza su una società e sui conti correnti della società e dei soci, riferite agli anni d'imposta 1999, 2000 e 2001. L'indagine bancaria aveva evidenziato movimenti ritenuti non giustificati sui conti dei soci; la contribuente aveva sostenuto che tali movimenti fossero giustificati da un fido bancario concesso ai soci e non alla società. L'Amministrazione aveva quindi emesso avvisi di accertamento ai fini IRAP e IVA, seguiti da atti di contestazione di violazioni tributarie. I contribuenti avevano impugnato gli atti davanti ai giudici tributari, eccependo in via preliminare la tardività della notifica e la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo, deducendo che non potesse applicarsi la proroga biennale prevista dall'art. 10 della L. n. 289/2002, oltre a contestare il merito degli accertamenti. La Commissione tributaria regionale aveva respinto le difese dell'Ufficio e accolto le ragioni dei contribuenti; l'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato. Nelle more del giudizio di legittimità, la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, attestando il pagamento di tutte le rate; nessuna parte ha però presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risulta alcun diniego della definizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 6, commi 12 e 13, del d.l. n. 119/2018, in mancanza di istanza di trattazione proposta entro il 31 dicembre 2020 e in assenza di diniego della definizione agevolata, il processo deve essere dichiarato estinto. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. Non è stato esaminato il motivo di ricorso nel merito, perché la definizione agevolata ha assorbito la controversia.

Norme richiamate

  • art. 10 L. n. 289/2002

    Richiamato dalle parti nel sostenere o contestare la proroga biennale del termine di accertamento; la Corte non si pronuncia nel merito della questione perché il giudizio viene estinto per definizione agevolata.

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    La domanda di definizione agevolata, se non seguita da diniego e da istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, comporta l'estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato nel dispositivo insieme alla disciplina speciale sulla definizione agevolata per dichiarare l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria è stata validamente definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, e non intervengono né un diniego della definizione né un'istanza di trattazione entro il termine previsto, il processo deve essere dichiarato estinto.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata impedisce alla Corte di esaminare nel merito le censure di ricorso, anche se esse attengono a questioni sostanziali come decadenza dell'azione accertatrice o applicabilità di proroghe dei termini.
  • In caso di estinzione del processo per mancata prosecuzione dopo definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.