Ordinanza n. 438/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di ammissibilità di una misura di aiuti de minimis, nella parte in cui attribuisce 26 anziché 72 punti alla ricorrente per la ritenuta irregolarità della sottoscrizione della relazione tecnica asseverata
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria, il decreto regionale di approvazione e la comunicazione di preavviso sfavorevole dell’IRFIS, contestando la decurtazione dei punteggi relativi ai criteri D.1, D.2, D.3, E ed F. L’Amministrazione aveva ritenuto non conforme al format prescritto la relazione tecnica asseverata, poiché sottoscritta dal professionista con firma autografa anziché con firma digitale. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 65 d.lgs. 82/2005, assumendo la validità della relazione sottoscritta analogicamente dal professionista e recante anche la firma digitale dell’impresa; eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per non avere considerato la sottoscrizione autografa del professionista; illegittimità dell’interpretazione della lex specialis che collegava automaticamente la sola mancanza della firma digitale alla perdita del punteggio. IRFIS ha inoltre eccepito il difetto di interesse, poiché anche con il punteggio corretto la ricorrente sarebbe rimasta oltre le prime 185 domande finanziabili.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di interesse, ritenendo non escluso che ulteriori stanziamenti o un rifinanziamento possano ampliare la platea dei beneficiari e consentire lo scorrimento della graduatoria. In sede cautelare ha ritenuto non sufficientemente fondato il primo motivo: la lex specialis e il format richiedevano espressamente la firma digitale del professionista e l’art. 14 dell’Avviso prevedeva la decurtazione dei punteggi per asseverazioni assenti o difformi dal format; l’art. 65 d.lgs. 82/2005 non incideva sul distinto obbligo formale previsto dall’Avviso. È stato ritenuto non fondato anche il secondo motivo, poiché la decurtazione derivava dall’effettiva sottoscrizione analogica e non da travisamento, difetto di istruttoria o carenza motivazionale. Il terzo motivo è stato invece valutato favorevolmente nei limiti cautelari: la clausola sulla difformità dai format non può essere interpretata nel senso di ricomprendere indistintamente ogni irregolarità, senza valutarne la natura e l’incidenza sull’affidabilità della documentazione. Poiché la relazione era stata tempestivamente prodotta, completa, conforme nei contenuti, riferibile senza dubbi al professionista e sottoscritta da quest’ultimo, la perdita automatica del punteggio per la sola firma autografa appare sproporzionata e irragionevole. Il TAR ha quindi fissato l’udienza pubblica di merito del 10 novembre 2026 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre l’annullamento immediato degli atti. Ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati utilmente collocati in graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sui siti della Regione e di IRFIS. Le spese non risultano specificamente regolate.
Norme richiamate
La disposizione riguarda le modalità di sottoscrizione e trasmissione telematica di istanze e dichiarazioni rivolte alle pubbliche amministrazioni, ma non esclude il rispetto di ulteriori prescrizioni formali specificamente imposte dalla lex specialis per la formazione di una relazione tecnica asseverata.
art. 13, comma 3, lett. c), dell’Avviso pubblico
Prevede la produzione di una relazione tecnica asseverata contenente i dati rilevanti per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri D.1, D.2, D.3, E ed F.
art. 14, comma 4, dell’Avviso pubblico
ove le asseverazioni richieste fossero risultate assenti ovvero difformi dai format prescritti
Collega la decurtazione dei punteggi alle asseverazioni assenti o difformi, ma la clausola non può essere applicata automaticamente a qualsiasi difformità formale senza considerare la natura concreta dell’irregolarità e la sua incidenza sull’affidabilità della documentazione.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio, di fissare direttamente la trattazione del ricorso nel merito.
Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e prevede l’improcedibilità del ricorso in caso di mancata esecuzione dell’incombente nel termine assegnato; consente, unitamente all’art. 52, comma 2, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato per la conseguenza processuale dell’improcedibilità in caso di mancata integrazione del contraddittorio.
Richiamato quale base per autorizzare la notificazione per pubblici proclami in presenza di un elevato numero di controinteressati.
Richiamato quale ulteriore fondamento della notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per l’attribuzione di agevolazioni pubbliche, la lex specialis può prescrivere una specifica modalità di sottoscrizione della documentazione tecnica, distinta dai requisiti generali di validità delle istanze telematiche previsti dal Codice dell’amministrazione digitale.
- La previsione della decurtazione del punteggio per documentazione difforme dal format non può essere interpretata nel senso di equiparare automaticamente ogni irregolarità formale alla mancata produzione o all’incompletezza sostanziale dell’asseverazione.
- Quando una relazione tecnica asseverata è stata prodotta tempestivamente, è completa nei contenuti, conforme al modello sostanziale, riferibile senza dubbi al professionista e da questi sottoscritta, la sola sottoscrizione autografa anziché digitale non giustifica automaticamente la perdita del punteggio, dovendosi valutare i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
- La mancanza della firma digitale può essere suscettibile di regolarizzazione quando non sussistano dubbi sulla provenienza dell’atto e la regolarizzazione riguardi esclusivamente la modalità di sottoscrizione, senza alterare sostanzialmente una documentazione già tempestivamente prodotta.
- L’interesse a impugnare una graduatoria non è escluso dalla collocazione del concorrente oltre l’attuale soglia dei beneficiari finanziabili quando non sia irragionevolmente esclusa la possibilità di rifinanziamento della misura o di scorrimento della graduatoria.
- In presenza di numerosi controinteressati potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami e fissare un termine per il relativo adempimento, la cui omissione comporta l’improcedibilità del ricorso.
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