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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22734/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di una società editoriale era stato destinatario di una prima contestazione disciplinare, poi integrata da una seconda, ed era stato licenziato per giusta causa. In primo grado erano stati riuniti due giudizi: uno promosso dalla società per ottenere l’accertamento della legittimità del licenziamento e uno promosso dal lavoratore per contestare il recesso, deducendo la genericità della prima contestazione, la tardività della seconda e l’insussistenza degli addebiti. Il Tribunale aveva mutato il rito del ricorso della società da ordinario a speciale ex L. n. 92/2012 e aveva deciso con sentenza, rigettando la domanda datoriale e accogliendo l’impugnazione del lavoratore con tutela reintegratoria. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame della società perché tardivo, ritenendo applicabile il regime di impugnazione proprio del rito Fornero e non il termine lungo dell’art. 327 c.p.c. La società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1, co. 58, L. n. 92/2012, 327 e 434 c.p.c., sostenendo che il primo grado si era svolto in rito ordinario e che, non essendo stata notificata la sentenza, l’appello era tempestivo entro il termine semestrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che il giudizio di primo grado era stato trattato in concreto secondo il rito speciale ex L. n. 92/2012, poiché il Tribunale aveva disposto la conversione dal rito ordinario al rito Fornero e aveva deciso richiamando espressamente tale rito, anche richiamando il precedente che ne consente la conclusione con sentenza all’esito di un’unica fase quando vi sia stata cognizione piena. Ha inoltre valorizzato il principio di ultrattività del rito e quello dell’apparenza per individuare il mezzo e il termine di impugnazione in base al rito concretamente seguito dal giudice, anche se eventualmente errato. Non essendovi un confronto del ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso è stato rigettato. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge

  • art. 1, co. 58, L. n. 92/2012

    indica il rito speciale c.d. Fornero applicabile alle controversie in materia di licenziamento

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione del termine lungo di impugnazione in caso di mancata notificazione della sentenza

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al regime dell’appello

  • art. 18, co. 4, L. n. 300/1970

    base della tutela reintegratoria riconosciuta in primo grado

  • art. 414 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il ricorso introduttivo del datore di lavoro

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato per il precedente procedimento cautelare che aveva già assicurato una cognizione piena dei fatti

  • art. 669 terdecies c.p.c.

    richiamato in relazione al reclamo avverso il provvedimento cautelare

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento del raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato

  • Cass. n. 15976/2017

    richiamata per il principio secondo cui il rito Fornero può concludersi con sentenza all’esito di un’unica fase se vi sia stata cognizione piena

  • Cass. ord. n. 20705/2018

    richiamata a sostegno del principio di ultrattività del rito e dell’individuazione del regime di impugnazione

  • Cass. ord. n. 19993/2021

    richiamata a sostegno del principio di ultrattività del rito e dell’individuazione del regime di impugnazione

Massime di principio

  • Ai fini dell’individuazione del mezzo e del termine di impugnazione, rileva il rito concretamente seguito dal giudice nella decisione, secondo il principio di ultrattività del rito e il criterio dell’apparenza, anche se il rito fosse giuridicamente errato.
  • Quando il giudizio di impugnativa del licenziamento è trattato in concreto secondo il rito speciale ex L. n. 92/2012, il regime delle impugnazioni è quello proprio di tale rito e non quello del rito ordinario.
  • Il rito Fornero può concludersi con sentenza all’esito di un’unica fase, se il giudice di merito ha ritenuto che la cognizione dei fatti sia stata già piena, anche grazie a un precedente procedimento cautelare.
  • In sede di ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura della motivazione autonoma posta a base della decisione di merito comporta il rigetto del motivo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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