Cassazione Civile, Sentenza n. 25637/2023 del 01/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato da IPA in data 12/15 dicembre 2013; domande accessorie per pagamento di somme (bonus 2013), accertamento di un rapporto di lavoro con IPAS S.p.A., nullità di un presunto licenziamento orale, e censura degli addebiti disciplinari consistiti nell'attribuzione a sé stesso dell'elemento retributivo "contributo autovettura", nell'inserimento della sorella tra i beneficiari della polizza assicurativa e nell'addebito alla stessa di spese nell'interesse della figlia della sorella; dedotta l'esistenza di un uso aziendale permissivo e la natura ritorsiva del licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Maniscalco, confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato le domande. Il giudice di merito ha ritenuto provati gli addebiti (appropriazione indebita del "contributo autovettura", inserimento beneficiaria nella polizza e addebiti di spese), ha escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro con IPAS S.p.A., ha dichiarato infondata la richiesta del bonus 2013 per mancata prova del raggiungimento degli obiettivi e ha escluso la natura ritorsiva del licenziamento. Sono state altresì confermate le statuizioni sulle spese processuali e la compensazione parziale tra parti appellanti; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese determinate in misura indicata in dispositivo e ha rilevato gli obblighi relativi al contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
La nozione di giusta causa è elastica e la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza della giusta causa è sindacabile in cassazione solo nei limiti di ragionevolezza del giudizio di fatto; qui la Corte ha ritenuto congrua la valutazione che ha individuato la gravità delle condotte del dirigente.
art. 2106 c.c.
Richiamato in relazione alla contestazione disciplinare e alla qualità di dirigente del ricorrente; la Corte ha valutato in modo conforme le conseguenze disciplinari sulla base delle prove.
usi aziendali
Il ricorrente ha invocato un uso aziendale permissivo nell'erogazione di benefits; tuttavia la Corte di merito ha ritenuto che la documentazione non dimostrasse un uso idoneo a escludere la rilevanza disciplinare delle condotte.
art. 2697 c.c.
Richiamato con riferimento all'onere della prova: la Corte ha ritenuto che l'appellante prospettasse in realtà una diversa valutazione delle prove e non una violazione dell'onere probatorio; la valutazione delle prove resta rimessa al giudice del merito quando è adeguatamente motivata.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente assieme all'art. 2697 su profili processuali/probatori, senza che emergesse violazione dei principi di giusto processo nella valutazione di merito.
art. 2094 c.c.
Richiamato in tema di subordinazione: la Corte ha confermato l'esclusione del rapporto di lavoro con IPAS sulla base della documentazione (procura, ruolo e autonomia) e della mancanza di indici di subordinazione.
art. 31 d.lgs. n. 276/2003
L'art. 31, che consente la delega di alcuni adempimenti amministrativi nella struttura di gruppo, non comporta di per sé l'estensione del rapporto di lavoro da una società del gruppo ad un'altra; la Corte di merito ha applicato correttamente tale principio nel negare che il collegamento di gruppo determinasse la subordinazione con IPAS.
art. 1 legge 11 gennaio 1979 n. 12
Richiamato in relazione all'art. 31 del d.lgs. 276/2003 come ambito degli adempimenti che possono essere delegati nella struttura di gruppo; la Corte ha distinto attività amministrative delegabili da attività comunque riconducibili al singolo datore di lavoro.
art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
Invocato dal ricorrente per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e tardività della contestazione; la Corte ha ritenuto la valutazione di merito ragionevole e non violativa dei principi invocati.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alle spese di lite e alla regola della soccombenza; la Corte ha applicato correttamente il principio della soccombenza e motivato la compensazione parziale in relazione alle controparti appellanti.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio; la Corte ha determinato l'importo a carico del ricorrente conformemente alle risultanze di soccombenza.
art. 360 c.p.c. (primo comma nn. 3 e 4)
Richiami ai motivi di cassazione: la Corte ha escluso l'esistenza dei vizi di legge dedotti (vizi di motivazione non suscettibili di sindacato in cassazione quando consistono in diversa valutazione delle prove) e ha rigettato i motivi di nullità formulati.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito quando quest'ultimo ha motivato in modo razionale: contestare la valutazione probatoria richiede dimostrare illogicità o violazione di legge, non solo diversa ricostruzione.
- Per i dirigenti il ruolo e l'autonomia incrementano la gravità delle condotte: appropriazioni di benefits o uso personale di risorse aziendali possono giustificare la giusta causa se provati.
- La sussistenza di un collegamento di gruppo o la delega di adempimenti amministrativi (art. 31 d.lgs. 276/2003) non estende automaticamente il rapporto di lavoro alle altre società del gruppo; l'autonomia delle società prevede che la subordinazione sia accertata con indici specifici.
- L'onere della prova rimane sul ricorrente quando pretende l'esistenza di un uso aziendale generalizzato o la dimostrazione di circostanze che escludano la rilevanza disciplinare; la semplice produzione di documenti non basta se il giudice ritiene insufficienti gli indizi.
- La tardività della contestazione disciplinare e la presunta natura ritorsiva del licenziamento vanno provate con elementi concreti: intervalli temporali e modalità di contestazione sono valutati in concreto dal giudice di merito.
- Le questioni processuali di identificazione della parte e della successione societaria vanno gestite in relazione alla vicenda fattuale (es. fusioni, cancellazioni) e non annullano automaticamente le decisioni se la successione è stata correttamente rappresentata in giudizio.
- Le spese processuali seguono la regola della soccombenza; la compensazione è possibile in caso di reciproca soccombenza e la Corte può liquidare importi determinati a carico del soccombente.
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