Cassazione Civile, Ordinanza n. 16147/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di somme asseritamente dovute da un soggetto in proprio e da una società a lui riferibile, in relazione a rapporti di conto corrente e a un finanziamento acceso presso una filiale bancaria. L'opponente aveva contestato il decreto e, in appello, aveva anche chiesto di estendere il contraddittorio alla moglie, intestataria di un diverso contratto di finanziamento denominato "4you", sostenendo un collegamento funzionale tra quel contratto e i rapporti bancari oggetto dell'ingiunzione. Inoltre aveva avanzato istanze istruttorie e una domanda risarcitoria per asserite condotte illegittime della banca. La Corte d'appello aveva ritenuto inaccoglibile la chiamata del terzo perché il diverso contratto era estraneo al thema decidendum e non era provato alcun collegamento funzionale; aveva inoltre reputato generiche o irrilevanti le prove richieste e infondata, perché non adeguatamente allegata e provata, la domanda di risarcimento. In cassazione il ricorrente deduceva due motivi: 1) violazione degli artt. 102, 106 e 269 c.p.c., lamentando la mancata autorizzazione alla chiamata del terzo e la lesione del litisconsorzio necessario; 2) violazione degli artt. 1218 e 1226 c.c., vizi motivazionali e omesso esame di documenti decisivi, censurando il mancato accoglimento della domanda risarcitoria anche in via equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata e introducesse in cassazione circostanze di fatto non risultanti o non accertate nel giudizio di merito, in violazione del principio di autosufficienza. Ha ritenuto inoltre che il rigetto della chiamata del terzo dipendesse da un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ossia l'insussistenza del collegamento funzionale tra i contratti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e del merito della domanda risarcitoria, mentre la Corte territoriale aveva già escluso la sussistenza di allegazioni specifiche e di prova del danno; inoltre, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la prova dell'esistenza del danno e della sua entità materiale, non potendo surrogare l'onere probatorio della parte. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e a un ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende, oltre agli oneri fiscali previsti.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo relativo al litisconsorzio necessario; la Corte ha ritenuto che non vi fosse una situazione di necessaria partecipazione del terzo nel giudizio relativo ai rapporti bancari oggetto dell'opposizione.
Richiamato per la chiamata in causa del terzo; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la ratio della decisione di merito e fondata su fatti non autosufficientemente riportati.
Richiamato dal ricorrente nella prospettiva dell'intervento/chiamata del terzo; non ha trovato accoglimento perché la questione era stata risolta in fatto dalla corte di merito.
La Corte ha rilevato la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, per la mancata riproduzione degli elementi fattuali e processuali su cui si fondavano le doglianze.
Usato per evidenziare che il primo motivo si poneva contro principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invocato per la responsabilità contrattuale della banca; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e della prova.
La liquidazione equitativa è possibile solo se il danno sia stato già provato nella sua esistenza e, almeno in via materiale, nella sua entità; non può supplire alla mancanza di prova del pregiudizio.
Richiamato insieme all'art. 1226 c.c. per ribadire i limiti della valutazione equitativa del danno.
Richiamato come base del potere del giudice di valutare le prove e di liquidare equitativamente il danno nei limiti consentiti dall'ordinamento.
Applicato per la condanna per responsabilità aggravata, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta di inammissibilità.
La definizione accelerata conforme alla proposta è stata utilizzata come presupposto per la declaratoria di inammissibilità e per la condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile censurare la decisione di merito proponendo una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dai giudici di merito, specie quando la doglianza non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione della violazione delle norme sulla chiamata del terzo e sul litisconsorzio necessario è inammissibile se presuppone fatti non specificamente allegati e riprodotti nel ricorso, o se mira a rimettere in discussione un accertamento di fatto insindacabile, quale l'assenza di collegamento funzionale tra rapporti negoziali distinti.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è un criterio correttivo o integrativo della prova e presuppone che la sussistenza del danno e la sua entità materiale siano già state dimostrate; non può essere utilizzata per supplire alla totale mancanza di allegazione e prova del pregiudizio.
- Nel giudizio accelerato di cui all'art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta di inammissibilità può fondare la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata, quale ipotesi di abuso del processo.
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