Cassazione Civile, Ordinanza n. 20070/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto un fondo agricolo, inizialmente proposta da un soggetto contro il proprietario del bene sulla base di un preliminare del 18.5.1993. In appello sono intervenuti due terzi, sostenendo di avere stipulato a loro volta un preliminare del 25.5.1993 e di essere titolari della prelazione agraria, con conseguente diritto alla pronuncia ex art. 2932 c.c. in loro favore. Dopo una fase di querela di falso e la riassunzione della causa, il giudice di rinvio ha ritenuto non provati i requisiti per l'esercizio della prelazione, osservando in sintesi che il contratto di affitto del fondo era scaduto, che la qualità di coltivatori diretti non era dimostrata da certificazioni SCAU e che le richieste istruttorie erano generiche o valutative. I ricorrenti principali hanno proposto sette motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 8 L. 590/1965 per mancata considerazione della pretesa non contestazione dei requisiti della prelazione; 2) violazione della disciplina sulla qualifica di coltivatore diretto per avere ritenuto insufficienti le certificazioni contributive; 3) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio la scadenza del contratto di affitto senza contraddittorio; 4) omesso esame del preliminare del 25.5.1993, che conterrebbe un riconoscimento del diritto di prelazione; 5) omesso esame delle difese della controparte che, secondo i ricorrenti, avrebbero implicitamente ammesso i requisiti della prelazione; 6) violazione dell'art. 244 c.p.c. e omesso esame circa l'asserita genericità delle prove orali sulle modalità di coltivazione del fondo; 7) omesso esame e violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. per il mancato ricorso a consulenza tecnica d'ufficio sulla superficie complessiva dei terreni. Il controricorrente ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte territoriale aveva correttamente considerato contestati i presupposti della prelazione e che, a fronte di allegazioni generiche, non poteva pretendersi una contestazione più specifica; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché conforme alla giurisprudenza secondo cui le certificazioni SCAU hanno valore solo indiziario e non bastano, da sole, a dimostrare i requisiti per la prelazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, rilevando che la censura di decisione a sorpresa richiede l'indicazione concreta delle difese che si sarebbero potute svolgere; ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o delle argomentazioni difensive, e non l'omesso esame di un fatto decisivo; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché mirava a contestare il giudizio di specificità e rilevanza delle prove orali; ha dichiarato inammissibile il settimo motivo, osservando che la c.t.u. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, in ogni caso, sarebbe stata superflua una volta esclusa la qualità di coltivatori diretti. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
azione di esecuzione in forma specifica del preliminare, richiamata quale rimedio domandato nel giudizio
invocato per sostenere una pretesa mancata contestazione dei fatti; la Corte ribadisce che la non contestazione opera solo rispetto a fatti allegati in modo specifico
norma sulla prelazione agraria, applicabile solo se risultano provati tutti i relativi requisiti soggettivi e oggettivi
richiamato come base normativa della prelazione agraria a favore del coltivatore diretto
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
norme sul sindacato di legittimità invocate nei singoli motivi, ma ritenute in gran parte inammissibili o infondate
l'onere del convenuto di prendere posizione sui fatti allegati dall'attore si coordina con l'onere di allegazione gravante su quest'ultimo
principio del contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio; la censura richiede la specifica indicazione del pregiudizio difensivo subito
richiamato come base del dovere del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio
norma sull'ammissione della prova testimoniale, applicata al giudizio di genericità dei capitoli di prova
richiamato in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rimessa al potere discrezionale del giudice
norma sulla nomina del consulente tecnico, richiamata insieme al potere discrezionale del giudice di disporre o meno la c.t.u.
art. 24 Cost.
invocato quale parametro del diritto di difesa, ma la Corte esclude la violazione lamentata
art. 111 Cost.
invocato quale parametro del giusto processo e del contraddittorio, ma la Corte esclude la violazione
richiamato nella precedente vicenda processuale per l'ammissibilità dell'intervento autonomo in appello
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- La mancata contestazione specifica da parte del convenuto non opera quando l'attore non abbia allegato in modo puntuale i fatti costitutivi della propria pretesa; il principio di non contestazione deve coordinarsi con l'onere di allegazione.
- Ai fini della prelazione agraria non basta la mera qualità formale di coltivatore diretto: occorre la prova concreta del possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina e della coltivazione diretta del fondo rilevante.
- Le certificazioni contributive o assistenziali non sono, di regola, prova piena della qualifica di coltivatore diretto, ma soltanto elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice di merito.
- La censura di decisione resa senza contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio è inammissibile se non indica quali difese, prove o argomentazioni sarebbero state concretamente svolte e in che modo la mancata partecipazione abbia inciso sul diritto di difesa.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle difese; è necessario che sia stato trascurato un fatto storico, oggettivo e decisivo, idoneo da solo a condurre a un esito diverso.
- La valutazione di specificità, rilevanza e ammissibilità dei capitoli di prova, così come l'opportunità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti consentiti dalla legge.
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