Cassazione Penale, Sentenza n. 31849/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva dichiarato la responsabilità per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b, cod. strada, fatto del 20/07/2018). Il ricorso per cassazione deduceva: I) violazione di legge e richiesta della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., sostendo che la circolazione fosse su strada periferica senza danno o pericolo; II) omessa estensione della sospensione condizionale della pena alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo (art. 131-bis) trascendesse nel fatto: la Corte territoriale aveva motivatamente escluso la particolare tenuità in considerazione della guida su strada pubblica in orario notturno con tasso alcolemico vicino alla soglia massima. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato il principio consolidato per cui il beneficio della sospensione condizionale della pena non si estende alle sanzioni amministrative accessorie (quali la sospensione della patente ai sensi del d.lgs. 285/1992). Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), Codice della Strada
Norma applicata per la declaratoria di responsabilità per guida in stato di ebbrezza; la Corte d'Appello ha confermato la condanna rispetto al fatto contestato.
Richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità respinta perché la valutazione concreta (guida su strada pubblica in orario notturno e tasso alcolemico vicino al limite) escludeva la tenuità; la questione è stata considerata di fatto e quindi non rilevante in cassazione quando supportata da motivazione congrua.
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
La sospensione della patente è qualificata come sanzione amministrativa accessoria e, pertanto, non rientra tra le pene accessorie cui può applicarsi il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Sez. 3, n. 27297 del 10/05/2019, Rv. 276025
Giurisprudenza di legittimità citata a sostegno del principio per cui la sospensione della patente non può essere considerata pena accessoria e non è suscettibile del beneficio della sospensione condizionale.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata ai fini della formulazione sintetica dei motivi di ricorso (riferimento procedurale alla presentazione dei motivi).
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al riparto delle spese e alla possibilità di irrogare sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, anche se non è stata ravvisata 'colpa' nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La richiesta di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione concreta dei fatti: presenza su strada pubblica, orario, grado di alcool nel sangue e potenziale pericolo sono elementi decisivi e la loro valutazione, se sufficientemente motivata, è difficile da contestare in cassazione.
- La sospensione condizionale della pena si applica alle pene principali e alle pene/accessorie di natura penale ma non si estende alle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada (es. sospensione della patente), che restano inalterate.
- In cassazione i motivi che 'trascendono nel fatto' (cioè che impugnano valutazioni di merito e di fatto adeguatamente motivate) sono spesso dichiarati inammissibili; è importante articolare censure di diritto ben distinte da contestazioni del giudizio di fatto.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile può essere comunque irrogata una sanzione pecuniaria e la condanna alle spese processuali, salvo che sussistano specifiche ragioni di esclusione della responsabilità per l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31814/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31817/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31819/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31820/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31821/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31823/2023 del 24/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →