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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10209/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un licenziamento intimato nel 2015 nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale. Il lavoratore ha contestato il recesso e i giudici di merito hanno ritenuto che la società avesse violato l'art. 4, comma 9, l. n. 223/1991, per incompletezza della comunicazione conclusiva della procedura: non sarebbe stata allegata documentazione idonea a comprovare le ragioni della scelta di licenziare quel lavoratore invece di un collega del medesimo reparto, pur a fronte di una scelta ricondotta alle esigenze tecnico-produttive e alla maggiore competenza del collega in specifiche procedure. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente escluso la possibilità di una motivazione sintetica della deroga ai criteri di scelta; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 4, comma 9, l. n. 223/1991 e 1362, 1363, 1366, 1368 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, lamentando che l'accordo sindacale del 7/4/2015 sui criteri di scelta nel reparto non fosse stato interpretato secondo i canoni ermeneutici corretti e secondo la comune intenzione delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata: i giudici di merito non avevano affermato un divieto di sinteticità della comunicazione, né avevano negato in concreto l'applicazione dei criteri di scelta concordati, ma avevano ravvisato un vizio formale della procedura per mancata esplicitazione e prova, nella comunicazione conclusiva inviata alle autorità e ai lavoratori, delle ragioni della preferenza accordata a un collega rispetto a un altro. La Corte ha richiamato il principio per cui, nei licenziamenti collettivi, l'incompletezza o non conformità della comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 integra violazione procedurale sanzionata con tutela indennitaria. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 9, l. n. 223/1991

    comunicazione conclusiva prevista dalla legge; ragioni della scelta; elenco dei lavoratori licenziati

    La comunicazione deve essere completa e consentire il controllo tempestivo sulla correttezza procedurale della scelta dei lavoratori da licenziare; l'omissione delle ragioni specifiche della preferenza rispetto ad altri dipendenti integra violazione della procedura.

  • art. 18, comma 5, l. n. 300/1970

    La violazione procedurale nel licenziamento collettivo comporta l'applicazione della tutela indennitaria nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 18, comma 7, terzo periodo, l. n. 300/1970

    Per la non conformità o incompletezza della comunicazione nei licenziamenti collettivi si applica la tutela indennitaria e non la reintegrazione.

  • art. 5, comma 3, l. n. 223/1991

    come sostituito dall'art. 1, comma 46, l. n. 92/2012

    La violazione procedurale è sanzionata con un'indennità compresa tra dodici e ventiquattro mensilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro di legittimità per denunciare violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti non pertinenti alla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame di fatto decisivo, ma la censura non è stata ritenuta centrata rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1368 c.c.

    Richiamati ai fini dell'interpretazione dell'accordo sindacale sui criteri di scelta, ma la Corte ha rilevato che la decisione di merito non verteva sulla corretta interpretazione del patto bensì sulla completezza della comunicazione conclusiva.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato per l'interpretazione della legge, ma la Corte ha escluso che la sentenza di merito avesse negato la possibilità di una motivazione sintetica.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    A seguito del rigetto/inammissibilità del ricorso, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, la comunicazione conclusiva ex art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 deve contenere elementi sufficienti a rendere controllabile la correttezza della procedura e delle ragioni della scelta dei lavoratori da licenziare.
  • L'incompletezza o la non corrispondenza al modello legale della comunicazione conclusiva costituisce violazione procedurale, distinta dal vizio sostanziale relativo all'erronea applicazione dei criteri di scelta.
  • Ai fini del controllo giudiziale, non basta che le ragioni della scelta siano astrattamente esistenti: esse devono risultare esplicitate e documentate nella comunicazione finale, così da consentire ai lavoratori di comprendere tempestivamente il contenuto della decisione e di esercitare l'impugnazione nei termini.
  • Le censure di legittimità devono colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili i motivi che si confrontano con una questione diversa da quella effettivamente decisa dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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