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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34223/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato distinti avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, con i quali l'Ufficio aveva recuperato IVA all'importazione, interessi e sanzioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, DPR 633/1972, sulla base di un PVC redatto a seguito di controllo incrociato presso un'altra società. Secondo l'accertamento, la contribuente avrebbe indebitamente utilizzato un deposito fiscale gestito virtualmente da terzi, sottraendo merci al pagamento dei diritti di confine e omettendo il versamento dell'IVA. Nei gradi di merito la contribuente aveva eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che l'accertamento spettasse all'Agenzia delle Dogane; tale eccezione era stata accolta e le questioni di merito erano state ritenute assorbite. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto violazione dell'art. 50-bis, comma 5, D.L. 331/1993 conv. in L. 427/1993, dell'art. 70, comma 1, DPR 633/1972, dell'art. 62, commi 1 e 2, D.Lgs. 500/1999, nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c., censurando la decisione per avere escluso la sua legittimazione a procedere all'accertamento e al recupero dell'IVA all'importazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo non corretto l'orientamento seguito dai giudici di merito sul difetto di legittimazione dell'Ufficio. Ha affermato continuità con la giurisprudenza successiva al 2016 e con l'interpretazione conforme alla Corte di giustizia UE, secondo cui l'IVA all'importazione non ha natura di dazio doganale ma di tributo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'IVA all'importazione non va assimilata, quanto alla sua natura giuridica, a un dazio doganale, ma costituisce un tributo autonomo.
  • La competenza dell'Agenzia delle Dogane a gestire il recupero dell'IVA all'importazione si configura solo quando vi sia coincidenza tra immissione in libera pratica e immissione in consumo; se la prima precede la seconda, tale competenza non opera nei termini esclusivi affermati dai giudici di merito.
  • In presenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato successivo, il giudice di legittimità può cassare la decisione di merito che abbia escluso la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate sulla base di un’impostazione non più condivisa.
  • La questione della legittimazione attiva all'accertamento può essere risolta in via preliminare senza esaminare le ulteriori censure di merito, se tali questioni risultano assorbite nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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