Cassazione Civile, Ordinanza n. 11061/2025 del 27/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal recesso della banca da diverse linee di credito accordate a una clientela imprenditoriale, con conseguente contestazione, da parte della cliente, della asserita arbitrarietà della revoca e richiesta di risarcimento dei danni. La banca, costituitasi, aveva a sua volta chiesto in via riconvenzionale il pagamento dei saldi passivi risultanti da conti correnti ordinari e da conti anticipi effetti e fatture s.b.f. Il tribunale aveva respinto le domande attoree e accolto la riconvenzionale; la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la parte soccombente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 1845 c.c., sostenendo che la banca, anche in ragione del cambio di gestione e proprietà, avrebbe applicato parametri di proporzionalità tra affidamenti e garanzie errati; (2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella fusione di precedenti banche nella resistente, con doglianza ritenuta non autosufficiente; (3) e (4) vizi motivazionali su adeguatezza delle linee di garanzia e incongruenza tra lettera di rientro ed estratti conto, dichiarati inammissibili anche perché la sentenza d'appello era conforme a quella di primo grado, con conseguente preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in ipotesi di doppia conforme; (5) violazione degli artt. 113 e 299 ss. c.p.c. per avere la corte di merito attribuito la condanna alle spese alla società anziché alla ditta individuale, censura qualificata come mero errore materiale emendabile con il rimedio proprio davanti alla corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque non idoneo a scalfire la ratio decidendi, fondata su elementi documentali oggettivi che giustificavano il recesso e sull'onere, gravante sul cliente che contesta l'arbitrarietà del recesso bancario, di allegare e dimostrare l'irragionevolezza delle ragioni della banca e la sufficienza della propria garanzia patrimoniale. Il secondo motivo è stato reputato non autosufficiente per difetto di specifica indicazione e localizzazione processuale del fatto asseritamente decisivo. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati non esaminabili perché la sentenza impugnata era conforme a quella di primo grado, sicché operava il divieto di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme, non essendo state indicate le diverse rationes di fatto delle due decisioni. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile poiché attinente a un errore materiale correggibile con il rimedio dinanzi alla corte d'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il recesso della banca dalle aperture di credito non è sindacabile in astratto: chi lo contesta deve dimostrare l'irragionevolezza delle giustificazioni addotte dalla banca e la propria sufficiente garanzia patrimoniale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione di legge; nel caso concreto le doglianze sono state ritenute generiche o non confrontanti la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione quando ricorre la c.d. doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le divergenze tra le rationes di fatto delle due sentenze di merito.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure; in mancanza il motivo è inammissibile.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione per il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
Richiamato nel quinto motivo, ma la censura è stata considerata impropria perché riferita a un mero errore materiale nella indicazione della parte obbligata alle spese.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'individuazione della parte condannata alle spese; la Corte ha osservato che si trattava di un errore materiale emendabile con il rimedio proprio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
È stata disposta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nelle controversie sul recesso della banca dalle linee di credito, il cliente che deduce l'arbitrarietà del recesso deve allegare e provare che le ragioni della banca siano irragionevoli, non potendo limitarsi a richiamare la sola entità degli affidamenti o delle garanzie formalmente prestate.
- La valutazione della banca sulla revoca degli affidamenti può essere sorretta da elementi oggettivi come titoli insoluti, protesti, contabili e aumento anomalo degli scoperti, i quali sono idonei a dimostrare un peggioramento del rischio di insolvenza.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: il motivo fondato su fatti o documenti deve indicarne contenuto essenziale e precisa collocazione nel fascicolo.
- In presenza di sentenza d'appello conforme a quella di primo grado, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si specificano le diverse rationes di fatto delle due decisioni.
- Un errore nella individuazione formale della parte condannata alle spese, quando si risolva in mero errore materiale, non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione, dovendo essere chiesto il rimedio di correzione davanti al giudice che ha pronunciato il provvedimento.
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