Sentenza del 06/07/2016 n. 13759 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE - Controllo delle dichiarazioni mediante procedure automatizzate - Invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo - Ambito applicativo - Omessi o tardivi versamenti - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 23 del 29 aprile 2010, che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale di Palermo e confermato la cartella di pagamento relativa alla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2001, riguardante IVA e IRPEF. Con il primo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulla contestazione dell’importo iscritto a ruolo. Con il secondo ha sostenuto che, in assenza della preventiva comunicazione di irregolarità, avrebbe comunque avuto diritto alla riduzione a un terzo delle sanzioni ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 462 del 1997, censurando anche la motivazione della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: cumulava censure processuali e di motivazione tra loro eterogenee e, inoltre, non riportava con sufficiente specificità e autosufficienza gli atti e le eccezioni necessari a verificare l’omessa pronuncia. Ha rigettato il secondo motivo perché riguardava omessi o tardivi versamenti: in tale ipotesi la comunicazione preventiva di irregolarità non è dovuta e non spetta la riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997. La cartella resta quindi valida. La contribuente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Quando, poi, la censura attiene - come nel caso qui vagliato - all'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è stato affermata la necessità, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione.
Per dedurre validamente in cassazione un’omessa pronuncia, occorre indicare una domanda o eccezione autonomamente rilevante, ritualmente formulata, e riprodurne nel ricorso i termini precisi.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La disposizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, "costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione", impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, "gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione".
Il ricorso per cassazione deve indicare puntualmente gli atti e i documenti posti a fondamento della censura, riproducendone i passaggi rilevanti o identificandone con precisione la parte; altrimenti il motivo è inammissibile.
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Il motivo è pertanto inammissibile per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione tra loro eterogenei ed incompatibili, quali quello della violazione di norme processuali (n. 4), che, come detto, suppone un difetto di attività del giudice, e quello del vizio di motivazione (n. 5) sub specie di errore di giustificazione della decisione di merito sul fatto.
La denuncia di un error in procedendo e quella di un vizio motivazionale sono censure distinte: non possono essere sovrapposte in modo da rimettere alla Cassazione il compito di individuare e ricostruire le singole doglianze.
Art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Invero, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 (in materia di tributi diretti), ed il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 (in materia di IVA), prevedono l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità soltanto nelle ipotesi in cui dai controlli automatici emerga "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" oppure dai controlli effettuati dall'Ufficio ai sensi del comma 2-bis (tesi a verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione) emerga "un'imposta o una maggiore imposta", avendo la finalità di "evitare la reiterazione di errori e... consentire la regolarizzazione degli aspetti formali".
La comunicazione di irregolarità è richiesta quando il controllo automatizzato rileva un risultato diverso da quello dichiarato o un’imposta, o maggiore imposta, non risultante dalla dichiarazione. Non è un passaggio obbligatorio per contestare un semplice omesso o tardivo versamento.
Art. 54-bis, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Invero, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 (in materia di tributi diretti), ed il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 (in materia di IVA), prevedono l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità soltanto nelle ipotesi in cui dai controlli automatici emerga "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" oppure dai controlli effettuati dall'Ufficio ai sensi del comma 2-bis (tesi a verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione) emerga "un'imposta o una maggiore imposta", avendo la finalità di "evitare la reiterazione di errori e... consentire la regolarizzazione degli aspetti formali".
Per l’IVA, come per le imposte dirette, la comunicazione è dovuta se dal controllo automatizzato emerge una divergenza dalla dichiarazione o un’imposta ulteriore; non è necessaria per il solo mancato o tardivo pagamento di quanto dichiarato.
Art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997
Pertanto, alcuna violazione del disposto di cui al citato D.Lgs. n. 462 del 1997, risulta commessa dal giudice di appello giacchè, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nel motivo in esame, tale disposizione non attribuisce affatto al contribuente il diritto di ottenere sempre, in caso di controllo automatico della dichiarazione, la riduzione delle sanzioni, prevista invece solo nel caso, nella specie non sussistente, in cui dal predetto controllo emerga "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" (artt. 36 bis e 54 bis citati), cosicchè neanche è sussistente la dedotta contraddittorietà della motivazione del giudice d'appello, nel senso prospettato dalla ricorrente.
La riduzione della sanzione non è un beneficio generalizzato per ogni controllo automatizzato: secondo la decisione, è prevista quando il controllo rileva un risultato diverso da quello dichiarato, non nel caso di omessi o tardivi versamenti.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva di irregolarità è dovuta se il controllo automatizzato rileva una divergenza rispetto alla dichiarazione o un’imposta ulteriore; la mera omissione o tardività del pagamento non comporta, di per sé, l’obbligo di inviarla.
- L’omessa comunicazione, quando dovuta, costituisce una mera irregolarità e non determina automaticamente la nullità della cartella o dell’iscrizione a ruolo. Il contribuente può comunque avvalersi della riduzione sanzionatoria dopo la notifica della cartella nei casi in cui tale riduzione sia prevista.
- Per omessi o tardivi versamenti di imposte dichiarate, la decisione esclude sia l’obbligo della comunicazione preventiva sia il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997.
- Nel ricorso per cassazione, le censure relative a omessa pronuncia e vizio di motivazione devono essere formulate in modo distinto e specifico; per denunciare l’omessa pronuncia occorre riportare con precisione l’istanza o eccezione trascurata e indicare gli atti processuali pertinenti.
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