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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23598/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Una società operante nel settore immobiliare aveva acquistato in blocco, poco dopo la messa in liquidazione della venditrice, 13 unità immobiliari per un prezzo di 530.000 euro. La curatela del successivo fallimento della venditrice aveva agito contro l'acquirente chiedendo in via principale la declaratoria di nullità per simulazione assoluta e, in subordine, la revocatoria ordinaria dell'atto di compravendita, deducendo depauperamento del patrimonio, prezzo incongruo, mancato pagamento effettivo del corrispettivo e rapporto di parentela tra gli amministratori delle due società. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale ma accolto quella subordinata, ritenendo provati eventus damni e scientia damni; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'acquirente ha dedotto: violazione degli artt. 345 c.p.c. e 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto provato l'ammontare del passivo; violazione degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria e la configurabilità della doppia conforme; violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per mancata nomina di c.t.u. sulla situazione contabile e per asserita carenza motivazionale, invocando anche la tutela dell'atto ex art. 2645-ter c.c.; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per esposizione confusa e per mancata specifica indicazione delle deduzioni svolte in appello e della decisività dei documenti richiamati; il secondo motivo inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, era precluso il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. e perché le censure miravano a una nuova valutazione del merito; il terzo motivo inammissibile perché la c.t.u. non è un fatto storico omesso e la richiesta era esplorativa; il quarto motivo inammissibile perché la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza e la compensazione è discrezionale. È stata quindi confermata la soccombenza dell'acquirente, con condanna alle spese del giudizio di legittimità e agli effetti connessi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 L.F.

    richiamato come rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, senza specifiche statuizioni di principio nella decisione di legittimità

  • art. 66 L.F.

    richiamato quale base dell'azione revocatoria concorsuale/subordinata

  • art. 2901 c.c.

    richiamato per l'azione revocatoria ordinaria; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione dei presupposti di fatto dell'azione

  • art. 2278 c.c.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della legittimità della vendita in blocco in sede liquidatoria

  • art. 2645-ter c.c.

    invocato dalla ricorrente, ma la Corte non affronta il merito della tutela in quanto il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; la Corte rileva l'inammissibilità della censura per difetto di chiarezza e specificità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel primo motivo; la Corte non entra nel merito del riparto dell'onere probatorio perché la doglianza è inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa una valida deduzione di nullità processuale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; la Corte non esamina il merito della contestazione probatoria

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare il ragionamento presuntivo sulla scientia damni

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare l'uso delle presunzioni semplici

  • art. 111 Cost.

    richiamato per dedurre vizio di motivazione apparente; la Corte ritiene però la censura inammissibile

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della motivazione; la Corte lo considera non correttamente articolato

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che i motivi devono essere specifici e chiari; il n. 5 è inammissibile in caso di doppia conforme e non consente rivalutazione del merito

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme preclude la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    il principio di soccombenza è sufficiente a fondare la condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione totale o parziale è discrezionale e richiede motivazione solo nei casi previsti dal sistema richiamato dalla Corte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando l'esposizione dei fatti e delle censure è confusa o disorganica al punto da non consentire di comprendere con precisione la critica mossa alla sentenza impugnata.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sul medesimo iter logico-argomentativo, anche se aggiunge argomenti ulteriori.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito, che resta riservata al giudice di merito.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non integra un fatto storico ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; pertanto la mancata ammissione della c.t.u. non è denunciabile come omesso esame di un fatto decisivo, salvo che si indichi uno specifico fatto storico trascurato dal giudice.
  • In tema di revocatoria, l'atto oneroso può essere pregiudizievole per i creditori anche se il corrispettivo risulta astrattamente congruo; ciò che rileva è l'effetto di depauperamento o di alterazione qualitativa del patrimonio del debitore e la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il principio di soccombenza è sufficiente a sorreggere la condanna della parte perdente; la compensazione è eccezionale e rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di nullità processuali o di vizi motivazionali richiede una chiara individuazione del vizio denunciato, del principio violato e delle conseguenze decisive che il vizio avrebbe avuto sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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