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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36851/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da uno studio tecnico associato per il pagamento di compensi relativi a prestazioni professionali rese in relazione alla realizzazione di un centro commerciale. La società originariamente obbligata propose opposizione deducendo che i rapporti tra le parti erano stati definiti con una scrittura del 21 febbraio 2007, successiva al conferimento dell'incarico del 10 aprile 2004, e che tale accordo avesse incluso anche il compenso per l'attività di coordinatore della sicurezza del cantiere. Sulla base di ciò, la società eccepì l'inadempimento ex art. 1460 c.c. e sostenne che il credito azionato non fosse più dovuto nei termini pretesi. Il Tribunale rigettò l'opposizione e la Corte d'appello confermò, ritenendo che l'accordo del 21 febbraio 2007 costituisse un riconoscimento transattivo e novativo del credito professionale e che le vicende successive relative al rapporto con il coordinatore della sicurezza fossero irrilevanti. In Cassazione la società ricorrente denunciò, con due motivi, da un lato l'erronea affermazione della legittimazione dello studio tecnico associato, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe valorizzato una clausola statutaria mai prodotta in giudizio; dall'altro contestò l'interpretazione dell'accordo del 21 febbraio 2007, negandone la natura novativa e transattiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva fondato la legittimazione attiva anche sul rilievo che l'incarico professionale e la successiva transazione erano stati conclusi direttamente con l'associazione professionale. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla non contestazione non superava tale autonoma ragione decisoria. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto si articola in una fase di accertamento della comune volontà delle parti, riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione viziata, e che nel caso concreto la ricorrente non aveva contestato la natura transattiva dell'accordo, ma solo il carattere novativo, quindi censurando un accertamento di fatto insindacabile. Ha condiviso il rilievo del giudice di merito secondo cui l'accordo prevedeva elementi nuovi e svincolati dal contratto originario, un compenso omnicomprensivo e la chiusura del rapporto. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    richiamato come eccezione di inadempimento sollevata dalla società opponente per sospendere il pagamento del compenso

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    le censure sull'interpretazione contrattuale sono scrutinabili in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici o per motivazione viziata; l'accertamento della comune volontà delle parti resta di merito

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    utilizzato per la proposta del relatore di definizione in camera di consiglio con indicazione di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto se previsto

Massime di principio

  • L'associazione professionale non riconosciuta può essere autonoma titolare del rapporto contrattuale e della relativa pretesa creditoria quando risulti che l'incarico sia stato conferito direttamente ad essa, con conseguente legittimazione attiva ad agire per il pagamento dei compensi professionali.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che aggredisce solo una delle rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione impugnata, lasciandone intatta un'altra sufficiente da sola a sorreggerla.
  • L'interpretazione del contratto si articola in accertamento della volontà comune delle parti e qualificazione giuridica del negozio: la prima è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione apparente o illogica.
  • Se la parte ricorrente non contesta la natura negoziale di base accertata dal giudice di merito, ma si limita a contestarne un ulteriore effetto qualificatorio, la censura tende a risolversi in una richiesta di riesame del fatto, non ammissibile in sede di legittimità.
  • La qualificazione di un accordo come transattivo novativo è un accertamento di merito quando il giudice abbia descritto gli elementi nuovi dell'intesa e la volontà delle parti di chiudere definitivamente il rapporto con un compenso omnicomprensivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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