Cassazione Penale, Ordinanza n. 22358/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. La difesa deduceva, in sostanza, mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e violazione dell'art. 133 c.p., contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte di legittimità ha ritenuto i motivi generici e, per il resto, diretti a ottenere una nuova valutazione del merito sulla congruità della pena e sulla personalità dell'imputato, valorizzata dalla Corte territoriale alla luce di plurimi precedenti specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato dalla Corte di merito mediante il richiamo alla negativa personalità dell'imputato e ai plurimi precedenti specifici, e che in sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, evenienze non ravvisate nel caso di specie. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trenta in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il ricorso non ne contestava la sussistenza, ma solo il trattamento sanzionatorio.
criterio di commisurazione della pena richiamato dalla difesa per contestare la motivazione sul trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene la censura infondata perché mira a una rivalutazione di merito.
la Corte richiama i principi di legittimità sul diniego delle attenuanti generiche, affermando che il giudice di merito non deve confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente il richiamo ad elementi di preponderante rilevanza, come i precedenti penali specifici e la negativa personalità dell'imputato.
base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, il diniego può essere adeguatamente motivato valorizzando elementi di prevalente significato ostativo, quali la negativa personalità dell'imputato e i precedenti penali specifici; non è आवश्यक una confutazione analitica di tutte le deduzioni difensive.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione dell'art. 133 c.p., miri in realtà a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena o del giudizio discrezionale del giudice di merito.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo quando risulti del tutto mancante, manifestamente illogica o frutto di arbitrio; altrimenti la valutazione discrezionale del giudice di merito resta insindacabile.
- La mera genericità del ricorso e la mancata critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata conducono alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22300/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22301/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22302/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22303/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22304/2026 del 17/06/2026
- ordinanza_penale · 17 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22305/2026 del 17/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →