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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24035/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (responsabile civile)

La controversia

La lite nasce dalla caduta di una persona nell’androne di ingresso di uno stabile, dove il pavimento era bagnato perché appena lavato dal personale dell’impresa di pulizie incaricata del fabbricato. Il danneggiato chiese il risarcimento delle lesioni nei confronti della titolare dell’impresa di pulizie e del condominio, in solido o in via alternativa. Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d’appello, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, ha nuovamente riformato la decisione di primo grado, rigettando la domanda verso la titolare dell’impresa e dichiarando cessata la materia del contendere nei rapporti con il condominio per intervenuta transazione. Avverso tale sentenza il danneggiato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, sicché era onerato del deposito, entro il termine di legge, della copia della sentenza con la relata di notifica (o, in caso di PEC, dei messaggi di spedizione e ricezione), onere non assolto. La mera produzione della sentenza priva della relata e della stampa della relata di notifica non è stata ritenuta sufficiente; inoltre la notifica del ricorso era avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, quindi non operava l’eccezione giurisprudenziale richiamata dalla parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha quindi lasciato ferma la decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Non è stata adottata alcuna statuizione di merito sui motivi di ricorso, poiché il vaglio si è arrestato alla mancanza della documentazione necessaria a dimostrare la tempestiva notificazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato nel contesto della responsabilità del custode e dei principi sul caso fortuito e sul concorso del danneggiato; non è però la base della decisione finale, che si fonda sull’improcedibilità del ricorso.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    Richiamato nella precedente fase di rinvio come criterio da valutare per il possibile concorso colposo del danneggiato o per l’esclusione del nesso causale.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare, entro il termine stabilito, copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso.

  • art. 370, terzo comma, c.p.c.

    La documentazione mancante può rilevare se prodotta dal controricorrente nel termine previsto.

  • art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione della documentazione mancante non consente di sanare la precedente omissione quando ormai tardiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione del ricorso per manifesta infondatezza e per il procedimento camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    La Corte esclude l’adozione dei relativi provvedimenti, poiché l’esito non è conforme alla proposta di definizione, ma ciò non incide sull’improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto, ove applicabile.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume l’onere di depositare entro il termine dell’art. 369 c.p.c. la copia della sentenza con la relata di notifica, oppure, in caso di notifica via PEC, i messaggi di spedizione e ricezione in formato idoneo.
  • La mancata produzione della documentazione attestante la notificazione della sentenza impugnata integra improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio, e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte né da una produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
  • Nella notificazione telematica della sentenza, la sola stampa della relata non equivale alla produzione del messaggio PEC e non basta a dimostrare il fatto processuale della notificazione in una certa data.
  • L’eccezione giurisprudenziale che consente di ritenere procedibile il ricorso anche in assenza della relata presuppone che il ricorso sia stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza; se tale termine è superato, l’eccezione non opera.
  • L’improcedibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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