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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22931/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore pubblico)

La controversia

La controversia nasce dal secondo tentativo di concordato preventivo di una società in liquidazione, dopo un precedente diniego di omologa confermato fino in Cassazione. Nel nuovo procedimento la società proponeva un concordato qualificato come in continuità diretta e indiretta, valorizzando, da un lato, una limitata prosecuzione dell’attività e, dall’altro, l’esistenza di contratti di affitto d’azienda stipulati nel 2013 con società terze, oltre alla finanza esterna proveniente dall’affittuaria. Il Tribunale di Spoleto aveva omologato il concordato, ma la Corte d’appello di Perugia, su reclamo di INPS e Agenzia delle Entrate, aveva revocato l’omologa ritenendo insussistente la continuità aziendale e qualificando la proposta come sostanzialmente liquidatoria e inammissibile. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 84 CCII per avere la Corte territoriale negato la continuità indiretta e, in particolare, l’idoneità dell’affitto d’azienda e della clausola "a qualunque altro titolo"; 2) violazione degli artt. 87 e 91 CCII, per avere la Corte ritenuto necessario un piano finanziario e per avere descritto il procedimento come "blindato", senza valorizzare la previa gara competitiva; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., consistente nell’avvenuto svolgimento della gara competitiva ex art. 91 CCII.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la continuità indiretta richiede un effettivo collegamento funzionale tra il contratto di affitto d’azienda e la proposta concordataria, anche sotto il profilo cronologico, e che tale collegamento non può essere recuperato ex post per contratti stipulati molti anni prima e privi di nesso con la crisi poi regolata. Ha quindi valorizzato l’accertamento di merito secondo cui i contratti del 2013 erano estranei alla proposta del 2022 e che la parte di continuità diretta era in realtà solo liquidatoria. Poiché il primo motivo era assorbente, la Corte non ha esaminato gli altri due motivi. Ha condannato la ricorrente alle spese in favore di entrambe le controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte esclude la violazione di legge quando la censura mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto del giudice di merito

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio

  • art. 84 CCII

    "La continuità aziendale può essere diretta ... ovvero indiretta ... anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo"

    la continuità indiretta richiede funzionalità reale del contratto di affitto rispetto alla regolazione della crisi; la clausola "a qualunque altro titolo" è clausola di chiusura e non consente di elidere il requisito della funzionalità

  • art. 87 CCII

    richiamato dalla ricorrente come norma sul piano finanziario, ma l’esame del motivo è assorbito

  • art. 91 CCII

    richiamato in relazione alla gara competitiva; la Corte osserva che la previa competizione non sana la mancanza di funzionalità dell’affitto al piano

  • art. 112 CCII

    menzionato nel riepilogo dei reclami per la disciplina dell’omologazione trasversale

  • art. 44 CCII

    richiamato per il deposito iniziale con riserva della domanda di concordato

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in vista della camera di consiglio

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 d.p.r. 115/2002

  • Direttiva n. 1023/2019

    utilizzata in chiave teleologica per leggere la continuità indiretta come strumento di ristrutturazione preventiva, non come meccanismo di cessione blindata sottratto alla competitività

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo in continuità indiretta, il giudice deve verificare in concreto che la prosecuzione dell’attività d’impresa riguardi almeno una porzione significativa del nucleo aziendale e non una mera liquidazione dell’attivo con veste formale di continuità.
  • Quando la continuità è fondata su un affitto d’azienda, il contratto deve essere funzionalmente collegato alla proposta di regolazione della crisi e sufficientemente vicino, anche cronologicamente, al piano concordatario; non è sufficiente un affitto stipulato anni prima e privo di nesso con la crisi oggetto di composizione.
  • La clausola "a qualunque altro titolo" dell’art. 84 CCII opera come clausola di chiusura per fattispecie omologhe, ma non consente di prescindere dal requisito della funzionalità del titolo rispetto alla proposta concordataria.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
  • Se il motivo di ricorso principale è infondato e assorbente, gli ulteriori motivi restano privi di interesse e non devono essere esaminati.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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