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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15361/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente del gruppo ferroviario, assunta nel 1995 come Capo Treno/Capo Servizi Treno e poi assegnata a Bordo AV Milano, volta a ottenere la corretta quantificazione della retribuzione feriale. La lavoratrice chiedeva che, durante le ferie, la retribuzione giornaliera fosse calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti, includendo anche varie indennità accessorie e provvigioni: indennità di assenza dalla residenza, indennità di utilizzazione professionale, indennità scorta vetture eccedenti e provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno. La corte d'appello aveva respinto l'appello della società datrice di lavoro confermando la decisione di primo grado favorevole alla lavoratrice. In cassazione la società proponeva dieci motivi: i primi sette e il nono contestavano, sotto diversi profili di violazione di legge, c.c. e norme eurounitarie, l'interpretazione delle clausole collettive e dei principi affermati dalla Corte di giustizia in tema di retribuzione delle ferie; l'ottavo denunciava omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.; il decimo, in via subordinata, invocava la prescrizione quinquennale sostenendo che il diritto fosse ormai estinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, in continuità con numerosi precedenti già formatisi in analoghi contenziosi, i primi sette motivi e il nono, richiamando integralmente l'orientamento nomofilattico già consolidato in materia di retribuzione dovuta durante le ferie e di inclusione delle voci retributive collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa. Ha dichiarato inammissibile l'ottavo motivo perché proposto ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme. Ha infine respinto il decimo motivo sulla prescrizione, affermando che, per i diritti non prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, nel rapporto di lavoro a tempo determinato come modulato dalle riforme del 2012 e 2015 la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, non essendo assistito da un regime di stabilità. La società ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, Dir. CE 88/2003

    richiamato come base eurounitaria della disciplina della retribuzione durante le ferie; la Corte si è conformata alla giurisprudenza consolidata già formatasi sul punto.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    invocati per l'interpretazione delle clausole collettive; il ricorso è stato respinto perché la lettura data dai giudici di merito è stata ritenuta conforme ai precedenti di legittimità.

  • art. 267 TFUE

    richiamato nei motivi relativi all'efficacia delle sentenze della Corte di giustizia, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l'orientamento consolidato della Corte di cassazione.

  • art. 10, D.Lgs. 66/2003

    richiamato nei motivi sulla retribuzione feriale, senza che fosse ravvisata violazione.

  • art. 36 Cost.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla sufficienza della retribuzione feriale; il motivo è stato respinto.

  • art. 39 Cost.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento alla contrattazione collettiva; la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 77, punto 2.4, CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016

    clausola collettiva richiamata per l'inclusione di una specifica indennità nella base di calcolo della retribuzione feriale.

  • art. 31, CA 2012 e art. 31, CA 2016

    clausole collettive interpretate nel contesto della disciplina della retribuzione delle ferie.

  • art. 31 del CA 2003 e art. 32 dei CA 2012 e 2016

    clausole collettive richiamate nei motivi, senza accoglimento della censura.

  • art. 41, punto 1.3, CA 2003 e art. 36, punto 5, CA 2012 e 2016

    clausole collettive richiamate per altre voci retributive da includere nel computo feriale.

  • art. 2019 c.c.

    richiamato nei motivi del ricorso così come riportato nel testo, senza accoglimento della censura.

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    richiamato per il termine di prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro.

  • art. 2935 c.c.

    utilizzato per individuare il momento di decorrenza della prescrizione, che nel caso è stato fatto coincidere con la cessazione del rapporto.

  • art. 18, commi 1 e 2, L. 300/1970

    richiamato nel motivo subordinato sulla prescrizione, senza accoglimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma sulla definizione anticipata del ricorso; la decisione ha richiamato la proposta conforme e ha applicato le conseguenze previste per il rigetto.

  • art. 360 c.p.c.

    norma sui motivi di ricorso per cassazione; l'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi del n. 5 in presenza di doppia conforme.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel nono motivo come pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato per rinviare integralmente ai precedenti di legittimità già consolidati.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di una sanzione alla Cassa delle Ammende, in ragione dell'esito conforme alla proposta accelerata.

  • art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di retribuzione delle ferie, il giudice di legittimità può richiamare e ribadire un orientamento già consolidato, trattandolo come criterio guida per la soluzione di controversie sovrapponibili, specie quando la disciplina collettiva sia articolata in più clausole e voci retributive.
  • Le voci retributive che incidono sul trattamento economico feriale vanno valutate secondo la loro effettiva connessione con l'attività lavorativa svolta e con la normale retribuzione percepita nel periodo di riferimento, non potendo il datore di lavoro limitarsi a contestazioni meramente astratte sulla loro inclusione.
  • Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia sorretta da doppia conforme, non essendo consentito riaprire in cassazione la rivalutazione del fatto decisivo.
  • Nei rapporti di lavoro privi di un regime di stabilità reale, per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto e non durante la sua esecuzione.
  • Quando il ricorso è rigettato in conformità alla proposta di definizione accelerata, la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e porre a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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