Cassazione Penale, Ordinanza n. 09602/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, assistiti dal medesimo difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva condannati. Il primo motivo censurava, per violazione di legge e vizio di motivazione, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare elementi favorevoli. Il secondo motivo contestava il mancato dissequestro di denaro e telefoni cellulari; la difesa sosteneva che i beni dovessero essere restituiti, mentre la Corte di appello aveva ritenuto sussistenti i presupposti della confisca per sproporzione del denaro sequestrato e aveva comunque rilevato l’assenza di statuizioni sui telefoni, per i quali la restituzione poteva essere chiesta in executivis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la doglianza fosse meramente riproduttiva di censure già esaminate e correttamente disattese dalla Corte di merito, oltre che generica; ha richiamato il principio per cui le attenuanti generiche non spettano automaticamente in difetto di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la Corte di appello aveva comunque valorizzato la confisca per sproporzione ex art. 85-bis d.P.R. 309/1990, in presenza di 50.000 euro in contanti non giustificati dalle condizioni economiche dell’imputato, e che, quanto ai telefoni cellulari, mancava un concreto interesse attuale, potendo la restituzione essere eventualmente richiesta con incidente di esecuzione. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico: la loro concessione richiede la presenza di elementi positivi a favore dell'imputato; l'assenza di elementi negativi non è sufficiente.
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
La sproporzione tra disponibilità di denaro contante e condizioni economiche può giustificare la confisca della somma sequestrata.
La restituzione dei beni non oggetto di statuizione può essere domandata in sede esecutiva mediante incidente di esecuzione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
La sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito motivi in modo congruo l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato; non basta invocare la mancanza di elementi negativi.
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già affrontate e disattese dal giudice di merito senza specifica critica alle ragioni della decisione.
- La confisca per sproporzione può essere confermata quando il possesso di denaro contante risulti incoerente con le condizioni economiche del soggetto interessato.
- Se il giudice di merito non ha adottato una statuizione sulla restituzione di determinati beni, la richiesta può essere proposta in sede esecutiva e non necessariamente in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causazione dell’inammissibilità.
Come è indicizzato
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