Cassazione Civile, Ordinanza n. 21985/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del debitore originario e poi della sua erede, di una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria fondata su una serie di cartelle di pagamento per contributi previdenziali. In appello era stato confermato che un estratto sintetico delle intimazioni di pagamento, contenente il riferimento ai numeri delle cartelle già notificate, gli importi e le date di notifica, fosse idoneo a interrompere la prescrizione del credito contributivo. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione degli artt. 1219, comma 1, e 2943, comma 4, c.c., assumendo che le c.d. "videate interne" prodotte dall'agente della riscossione non riproducessero validamente le intimazioni presuntivamente notificate e fossero comunque prive di una formale richiesta di pagamento idonea a interrompere la prescrizione. La ricorrente censurava quindi l'affermazione di validità ed efficacia interruttiva di tali atti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che la doglianza investiva in realtà la valutazione di merito sull'idoneità dei documenti prodotti dall'agente della riscossione a interrompere la prescrizione, valutazione riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti non ricorrenti nel caso concreto. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non contestava di avere ricevuto le intimazioni né il contenuto delle videate, e che l'atto di intimazione, per la sua natura vincolata e per il fatto di contenere la richiesta di pagamento, è di per sé idoneo a interrompere la prescrizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'agente della riscossione e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato; nulla sulle spese dell'INPS, rimasto sostanzialmente non difensore.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla costituzione in mora, ma la Corte ha ritenuto che la censura non scalfisse l'accertamento di merito sull'idoneità dell'atto a contenere una valida richiesta di pagamento.
Richiamato come norma sull'interruzione della prescrizione mediante atto stragiudiziale; la Corte ha confermato che l'intimazione di pagamento, per natura e contenuto, è atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione circa l'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, quando dipenda dal contenuto concreto del documento e dalla sua efficacia comunicativa, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sottratta al riesame in cassazione se non nei limiti del vizio dedotto e effettivamente configurabile.
- L'intimazione di pagamento a contenuto vincolato, che rinvii a cartelle di pagamento già notificate e contenga la richiesta di pagamento, è normalmente idonea a interrompere la prescrizione del credito, senza che occorra una formula sacramentale ulteriore.
- Quando la parte non contesta né la ricezione dell'atto né il suo contenuto essenziale, la censura non può limitarsi a una diversa lettura del significato giuridico attribuito dal giudice di merito al documento, perché tale doglianza non supera il controllo di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non consente di trasformare in questione di diritto una contestazione che, in sostanza, attenga alla ricostruzione del fatto e alla valutazione probatoria compiute dal giudice di merito.
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