Cassazione Penale, Sentenza n. 35027/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione che, in sede di appello proposto dal solo imputato, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il difensore deduceva violazione di legge (art. 597 c.p.p. e art. 164 c.p.) sostenendo che agli atti fosse già presente un certificato penale con le stesse annotazioni e che, pertanto, la Corte d'appello non poteva revocare il beneficio in assenza di impugnazione o richiesta del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca operata dalla Corte di appello, poiché un certificato penale aggiornato in atti evidenziava che il beneficio era stato concesso per la terza volta, in violazione del limite contenuto nell'art. 164, comma quarto, c.p. Le Sezioni Unite, con decisione resa in data 30/05/2024, hanno confermato il principio secondo cui il provvedimento di revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio è stato concesso in presenza delle cause ostative previste dall'art. 164, ha natura dichiarativa (effetti ope legis) e può essere rilevato in qualsiasi momento sia dal giudice della cognizione sia dal giudice dell'esecuzione e, dunque, anche dal giudice d'appello, anche se l'appello è stato proposto dal solo imputato e in assenza di impugnazione o sollecitazione del pubblico ministero. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Indica il reato contestato all'imputato; la sua menzione individua il titolo di reato per il quale è stata inflitta la pena oggetto della sospensione.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti dell'appello proposto dal solo imputato; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non impedisca la revoca del beneficio quando la causa ostativa sia documentalmente nota e produca effetti ope legis.
Il comma quarto stabilisce limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena (es. divieto di concessione se già accordata per un determinato numero di volte). La Corte ha interpretato che la presenza di una causa ostativa ai sensi di questo articolo rende la concessione illegittima e la revoca ha natura dichiarativa.
Norma procedurale invocata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso (semplificazione dei motivi). È stata applicata per la formulazione del ricorso in cassazione.
Richiamato per qualificare la revoca della sospensione condizionale come provvedimento che può avere natura dichiarativa quando la sospensione è stata concessa in presenza di cause ostative previste dall'art. 164.
Consente al giudice dell'esecuzione di rilevare la illegittimità della sospensione condizionale per cause ostative anche in mancanza di impugnazione del pubblico ministero; il principio è stato esteso, per analogia funzionale, al giudice d'appello quando la documentazione è nota.
Massime di principio
- Se la concessione della sospensione condizionale della pena è avvenuta in presenza di una causa ostativa documentale (es. uso ripetuto del beneficio in violazione di limiti normativi), la revoca ha natura dichiarativa e può essere adottata anche se l'appello è proposto solo dall'imputato.
- Il potere di revocare la sospensione condizionale non è esclusivamente prerogativa del giudice dell'esecuzione quando la causa ostativa è documentalmente nota al giudice che decide; il giudice d'appello può rilevarla d'ufficio anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
- La presenza in atti di prove documentali che rendono evidente l'illegittimità del beneficio consente di rilevare l'errore in qualsiasi fase del processo (cognizione ed esecuzione) perché gli effetti contrari sono ope legis.
- La violazione di norme limitative della reiterazione del beneficio (art. 164 c.p.) comporta che la rinnovata concessione sia inefficace e suscettibile di cancellazione anche se il difensore sostiene che la documentazione fosse già disponibile in fase di primo grado; ciò che conta è la certezza documentale della causa ostativa al momento della decisione che revoca.
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