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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24060/2021 del 06/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha qualificato la società come società non operativa per l'anno d'imposta 2006, per mancato superamento del test di operatività previsto dall'art. 30 della l. n. 724/1994. La società aveva sostenuto di non essere operativa perché, nel settore della produzione farmaceutica, non aveva potuto avviare o completare la produzione per mancanza di autorizzazioni e per la necessità di sperimentazioni, circostanza che avrebbe impedito il raggiungimento dei ricavi minimi. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost., lamentando che la CTR non si fosse pronunciata su tutte le eccezioni svolte in appello, in particolare sulla struttura societaria e patrimoniale incompatibile con finalità elusive; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994, dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che l'interpello disapplicativo non è un rimedio obbligatorio e che la prova delle oggettive situazioni impeditive poteva essere offerta anche in giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo nella parte in cui contestava l'impostazione della CTR sull'interpello, richiamando il principio secondo cui, in tema di società di comodo, la presunzione di non operatività può essere vinta anche in giudizio con prova contraria di oggettive situazioni non imputabili al contribuente, senza necessità di esperire preventivamente l'interpello disapplicativo. Tuttavia, ha considerato che la sentenza di merito era sorretta anche da un'altra autonoma ratio decidendi, ossia l'insussistenza, in concreto, di prova di circostanze oggettive impeditive dell'avvio dell'attività o del conseguimento dei ricavi minimi. Su tale ratio la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva espresso una motivazione specifica e che la censura non aveva individuato fatti decisivi trascurati. Poiché una delle rationes poste a base della decisione di appello è rimasta valida e non scalfita, il ricorso è stato respinto integralmente, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 l. n. 724/1994

    La disciplina sulle società di comodo pone una presunzione di non operatività che il contribuente può superare provando l'esistenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi; non è decisivo, ai fini della prova contraria, il solo mancato interpello.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    L'interpello disapplicativo è richiamato dalla disciplina antielusiva, ma non costituisce un rimedio obbligatorio ed esclusivo per vincere la presunzione di non operatività.

  • art. 53 Cost.

    La censura lo richiamava come parametro di legittimità, ma la Corte non ne ricava una regola autonoma decisiva diversa da quella sulla prova contraria delle ragioni oggettive della mancata operatività.

  • art. 112 c.p.c.

    Non c'è omessa pronuncia quando il giudice d'appello si sia espresso sulla questione rilevante con motivazione esplicita, anche se abbia deciso la controversia sulla base di una ratio autonoma e assorbente.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato in connessione con la denuncia di omessa pronuncia, ma la Corte esclude la violazione perché la CTR ha effettivamente deciso sui punti controversi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale dedotto non sussiste perché non vi è stata omissione decisoria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge invocata non è accolta perché la CTR non ha erroneamente preteso l'interpello come unico mezzo, essendo comunque decisiva la mancata prova delle condizioni oggettive.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002

    È richiamato solo per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di società di comodo, il mancato superamento del test di operatività genera una presunzione legale di non operatività/elusività che il contribuente può vincere con prova contraria di specifiche e oggettive circostanze non imputabili, idonee a impedire il conseguimento dei ricavi minimi.
  • L'interpello disapplicativo, pur previsto dalla disciplina antielusiva, non è l'unico strumento per dimostrare la non applicabilità della normativa sulle società non operative; la prova può essere fornita anche nel giudizio contenzioso.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza di merito abbia affrontato espressamente la questione controversa, anche se la decisione sia sorretta da più rationes decidendi autonome.
  • Quando una sentenza si fonda su più rationes autonome, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte in modo specifico; se una sola resiste, il ricorso va respinto integralmente.
  • Per superare la presunzione di non operatività non bastano allegazioni generiche: occorre dimostrare, con elementi concreti, l'esistenza di ostacoli oggettivi all'avvio o allo svolgimento dell'attività e al conseguimento dei risultati economici minimi imposti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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