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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08674/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore che aveva lavorato presso la sede di Catania come redattore ordinario, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, ha agito per ottenere le differenze retributive maturate nel periodo 20.7.1997-2.6.2002, sostenendo che il primo termine apposto al contratto era stato dichiarato illegittimo e che, con successivi giudizi, gli era stato riconosciuto il diritto al trattamento economico e normativo di redattore ordinario con decorrenza dal 1997. Nel giudizio di merito la società datrice ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti e dei contributi previdenziali, oltre alla non spettanza delle somme. Il ricorrente, in cassazione, ha denunciato violazione dell'art. 2935 c.c., assumendo che la prescrizione non potesse decorrere prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato la nullità del termine e convertito il rapporto in tempo indeterminato; a suo dire, solo da quel momento sarebbero divenuti azionabili i diritti connessi al rapporto stabile, incluse le differenze retributive parametrate al trattamento del redattore ordinario e gli istituti correlati (anzianità, maggiorazioni, lavoro festivo/domenicale/notturno, contribuzione).

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato prescritte le pretese retributive, osservando che l'art. 2935 c.c. ostacola la decorrenza della prescrizione solo quando esiste un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, non quando vi siano meri ostacoli di fatto, come la necessità di ottenere un previo accertamento giudiziale del diritto stesso. Nel caso concreto, le differenze retributive per prestazioni svolte durante i singoli contratti a termine, incluse le maggiorazioni festive e domenicali e gli altri emolumenti legati alla presenza in servizio o a specifici istituti contrattuali, erano azionabili fin dalla cessazione dei singoli contratti, senza attendere il giudicato sulla nullità del termine. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 2935 c.c.

    "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"

    La decorrenza della prescrizione è esclusa solo da un impedimento giuridico all'esercizio del diritto; non rilevano ostacoli di mero fatto, come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento giudiziale o il dubbio soggettivo sull'esistenza del diritto.

  • art. 2941 c.c.

    Le cause di sospensione ivi previste sono tassative; l'ignoranza del fatto generatore del diritto o il ritardo nell'accertamento non vi rientrano, salvo le specifiche ipotesi di legge.

  • art. 2953 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che, dopo il giudicato sull'accertamento del diritto, il termine di prescrizione diventi decennale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre quando il diritto è giuridicamente azionabile; non è sufficiente che il titolare abbia ancora dubbi sull'esistenza del diritto o debba prima ottenerne un accertamento giudiziale.
  • La necessità di una previa sentenza che accerti la nullità di un termine o la natura stabile del rapporto non impedisce, di per sé, la prescrizione delle pretese patrimoniali già esercitabili sulla base della prestazione resa nei singoli periodi di lavoro.
  • Per le differenze retributive connesse a prestazioni eseguite in esecuzione di contratti a termine, la prescrizione inizia a decorrere quanto meno dalla cessazione di ciascun contratto, se non esiste un ostacolo giuridico all'azione.
  • Le ipotesi di sospensione della prescrizione sono tassative e non possono essere estese in via analogica a situazioni di mera incertezza soggettiva o di ritardo nell'accertamento del diritto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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