Cassazione Civile, Ordinanza n. 19483/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, da parte della ricorrente, di una particella di terreno in base a un rogito del 13 luglio 1983. La ricorrente sosteneva che il bene acquistato dovesse essere individuato nella porzione confinante con la Strada Provinciale 129 e non con via Benagiano, assumendo che le risultanze catastali e del frazionamento fossero viziate da errore. In primo e secondo grado la domanda di accertamento della piena ed esclusiva proprietà veniva respinta, ritenendosi che entrambe le strade fossero aree di uso pubblico e che la prova testimoniale non fosse concludente. La Cassazione, con precedente ordinanza, aveva dichiarato inammissibili i motivi di ricorso. Con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., la ricorrente lamentava: (1) che la Corte non avesse considerato il contenuto della documentazione amministrativa sulla natura pubblica della sola Strada Provinciale 129 e sulla natura privata ad uso pubblico di via Benagiano; (2) che la Corte avesse travisato il contenuto del secondo motivo del ricorso originario, il quale avrebbe denunciato un vizio di motivazione del giudice di appello per avere trascurato il comportamento uti dominus della controparte sulla zona invenduta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse errore revocatorio, poiché la precedente ordinanza non aveva deciso sulla natura giuridica delle strade, ma aveva giudicato non decisiva la censura relativa alle certificazioni amministrative, essendo centrale l’interpretazione del rogito e dell’espressione "via pubblica". Inoltre, la Corte ha osservato che il preteso errore riguardava in realtà un giudizio sulla rilevanza e sulla corretta interpretazione dei motivi, non una svista percettiva su un dato obiettivo. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava soltanto a ottenere una diversa soluzione giuridica del motivo già esaminato e respinto. È stato quindi confermato l’esito processuale sfavorevole alla ricorrente, con ordine relativo all’ulteriore contributo unificato e senza statuizione sulle spese, non avendo le controparti svolto difese.
Norme richiamate
La revocazione della sentenza della Cassazione è ammissibile solo per errore di fatto risultante dagli atti interni al giudizio di legittimità, non per contestare un errore di giudizio o una diversa lettura delle questioni già decise.
La ricorrente lo evocava per sostenere la mera apparenza della motivazione; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la decisione logicamente motivata.
L’interpretazione del rogito doveva essere censurata, se del caso, come violazione delle regole legali di ermeneutica negoziale; in mancanza, l’apprezzamento del giudice di merito resta insindacabile in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto presuppone una svista percettiva su un punto decisivo, desumibile dal contrasto tra la decisione e gli atti di causa; non è invece ammessa per contestare l’interpretazione giuridica o la valutazione delle censure già esaminate.
- Non sussiste errore revocatorio quando la Corte abbia effettivamente preso in considerazione il motivo e lo abbia respinto: in tal caso il rimedio mira impropriamente a sostituire una diversa soluzione di merito o di diritto.
- Quando la controversia dipende dall’interpretazione di un titolo di acquisto, la doglianza deve investire specificamente la violazione delle regole legali di ermeneutica negoziale; altrimenti resta insindacabile l’apprezzamento del giudice di merito.
- La censura di motivazione apparente non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del contenuto del motivo originario, se la decisione impugnata mostra di averlo compreso e motivatamente respinto.
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