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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30346/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una sostituzione del contatore elettrico avvenuta in assenza dell'utente, seguita dall'emissione di una fattura ritenuta sproporzionata rispetto all'effettivo consumo di un immobile rimasto chiuso e disabitato per anni. In primo grado l'utente aveva chiesto di accertare la non debenza della somma fatturata e il risarcimento dei danni; la società di vendita aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di pagamento della fattura, chiamando in causa la società distributrice. Il giudice di pace aveva accolto la domanda di accertamento negativo del debito, rigettato il risarcimento e la riconvenzionale. In appello, invece, il tribunale ha accolto l'appello principale della società distributrice e quello incidentale della società di vendita, ha ritenuto dovuta la somma fatturata e ha condannato l'utente al pagamento, oltre a regolare le spese. Nel ricorso per cassazione l'utente ha dedotto sette motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per asserita inammissibilità degli appelli, sostenendo che la distributrice non avesse interesse a impugnare e che l'incidentale fosse tardivo; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto assolto l'onere probatorio della società sulla base della sola fattura; 3) nullità, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per travisamento dei dati di lettura del contatore e per mancata considerazione della contestazione dell'utente; 4) violazione di norme civilistiche e nullità per travisamento della prova circa la sottoscrizione del verbale di sostituzione del contatore da parte del coniuge dell'utente e per mancato rilievo del disconoscimento della firma; 5) ulteriore violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova; 6) nullità per omessa motivazione, violazione del diritto di difesa e omesso esame delle istanze istruttorie; 7) omesso esame di fatti decisivi per non avere considerato la documentazione prodotta dall'attrice. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo in parte inammissibili le censure perché non correlate alla motivazione della sentenza impugnata o prive di specificità/autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., e in parte infondate perché il tribunale aveva correttamente applicato il riparto dell'onere della prova: alla società gestore/spartitore spettava provare la corrispondenza tra letture del contatore e importi fatturati, prova che il giudice d'appello ha reputato raggiunta tramite la documentazione prodotta e non contestata; all'utente, che agiva per l'accertamento negativo del debito, incombeva la prova contraria. La Corte ha altresì ribadito che la valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive appartengono al giudice di merito, e che il travisamento della prova, nei limiti indicati dalle Sezioni Unite richiamate, non era utilmente dedotto in modo conforme ai requisiti di ricorso. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva accolto gli appelli delle società elettriche, rigettando la domanda di accertamento negativo proposta dall'utente e ritenendo dovuta la somma fatturata per la fornitura. Le censure sull'ammissibilità degli appelli, sul riparto dell'onere probatorio, sul preteso travisamento della prova, sull'omesso esame delle istanze istruttorie e sulla mancata valutazione della documentazione prodotta sono state giudicate inammissibili o infondate, principalmente per difetto di specificità, mancata correlazione alla ratio della sentenza impugnata e tentativo di sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione ad entrambe le controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'interesse ad agire/impugnare; il motivo è stato ritenuto non correlato alla ratio della sentenza d'appello.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato tra le norme evocate per contestare l'ammissibilità dell'appello principale.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato per contestare la tempestività dell'appello incidentale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato tra le norme dedotte a fondamento della censura processuale sull'appello.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la corrispondenza tra letture del contatore e importi fatturati grava sul gestore che agisca per il credito; chi propone accertamento negativo del debito deve fornire la prova contraria, anche per presunzioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Le contestazioni devono essere specifiche e riferite a fatti specifici; il giudice può fondare la decisione sui fatti non specificamente contestati.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nelle censure sulla valutazione della prova, ma la Corte ha ribadito che la selezione e la ponderazione del materiale probatorio spettano al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma le relative doglianze sono state respinte o perché infondate o perché inammissibili nei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per nullità della sentenza e per alcuni profili di travisamento della prova; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure per difetto di specificità o perché dirette a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita la mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; il 'non motivo' è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È necessaria la specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, con indicazione della loro sede processuale; la mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in tema di produzione e reperibilità dei documenti nel giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al travisamento della prova come possibile vizio da far valere con revocazione per errore di fatto, secondo i principi delle Sezioni Unite.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente per osservare che il disconoscimento riguarda la propria sottoscrizione o scrittura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, coerente con la motivazione della sentenza impugnata e contenere una critica puntuale delle rationes decidendi; la censura che non si confronta con esse è inammissibile come 'non motivo'.
  • Quando una parte deduce errori fondati su atti e documenti, deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione e trascrizione ex art. 366, n. 6, c.p.c., indicando contenuto, sede di produzione e reperibilità nel giudizio di legittimità.
  • In tema di riparto dell'onere della prova nei crediti da fornitura con misurazione del consumo, il gestore che agisca per il pagamento deve provare la corrispondenza tra le risultanze del contatore e quanto fatturato; il debitore che contesti l'addebito deve offrire prova contraria specifica, anche mediante presunzioni.
  • La contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. deve essere specifica e riferita a fatti specifici allegati dalla controparte; la mera negazione della prova o l'asserto di mancata dimostrazione non equivalgono a contestazione specifica.
  • Il travisamento della prova non consente automaticamente un nuovo scrutinio del merito in cassazione: occorre distinguere tra errore di percezione del contenuto oggettivo della prova e diversa valutazione del suo significato, con i rimedi processuali corrispondenti.
  • La valutazione delle prove, la selezione di quelle ritenute decisive e l'apprezzamento dell'attendibilità degli elementi istruttori appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente e rispettosi dei limiti del vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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