Cassazione Civile, Ordinanza n. 19628/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società aveva presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, prevedendo il pagamento non integrale di creditori privilegiati e la dilazione triennale di debiti fiscali e previdenziali. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda e poi il fallimento della società, rilevando l’assenza della relazione prevista per il pagamento non integrale dei creditori privilegiati e l’assenza della relazione richiesta per la transazione fiscale, oltre a ritenere insufficiente la documentazione depositata. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto del reclamo, affermando che la relazione ex art. 160, comma 2, l.fall. non poteva ridursi a una mera stima dei beni, ma doveva valutare anche la concreta liquidabilità e la soddisfazione realizzabile per i creditori prelatizi; aveva inoltre osservato che la relazione attestativa ex art. 161 l.fall. non poteva surrogare quella richiesta dall’art. 160 e che, comunque, mancava la specifica censura sulla transazione fiscale. In Cassazione la società ha proposto sei motivi, deducendo: (1) che non esisterebbe un obbligo di affidare a professionisti diversi la relazione ex art. 160 e l’attestazione del piano; (2) che lo stimatore non dovrebbe spingersi fino alla valutazione della liquidabilità e della dilazione, potendo limitarsi a verificare i valori indicati; (3) che la corte d’appello avrebbe travisato le prove, poiché la perizia e il piano contenevano già i dati necessari e l’attestatore aveva poi confermato le percentuali e la fattibilità; (4) che la questione della transazione fiscale era devoluta integralmente in appello e non poteva essere dichiarata assorbita o non censurata; (5) che, in caso di mera dilazione triennale del debito tributario/previdenziale con integrale pagamento, non sarebbe stata necessaria l’attestazione richiamata dalla corte; (6) che, comunque, la documentazione integrativa soddisfaceva i requisiti richiesti. I primi tre motivi sono stati ritenuti infondati e gli altri assorbiti. La Corte ha affermato che la relazione ex art. 160, comma 2, l.fall. deve andare oltre la semplice stima del bene e deve esprimere un giudizio sulla somma presumibilmente ricavabile dalla liquidazione e sulla percentuale effettivamente realizzabile per i creditori privilegiati, tenendo conto del mercato e dei tempi previsti nel piano. Poiché la corte di merito aveva accertato in fatto che era stata depositata solo una perizia limitata al valore degli immobili, senza la richiesta valutazione sulla liquidabilità, e tale accertamento non era stato validamente censurato in cassazione, il ricorso è stato rigettato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, assorbiti gli altri, e ha confermato che la domanda di concordato era inammissibile perché non corredata da una relazione conforme all’art. 160, comma 2, l.fall., essendo stata depositata una mera perizia estimativa non sufficiente a dimostrare la soddisfazione non inferiore a quella realizzabile in liquidazione per i creditori privilegiati. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La proposta di concordato può prevedere il pagamento non integrale dei creditori privilegiati solo se il piano assicura una soddisfazione non inferiore a quella ricavabile in liquidazione; la relazione del professionista deve stimare il valore di mercato e la concreta liquidabilità dei beni e dei diritti gravati.
L’attestazione del piano ha funzione diversa da quella richiesta dall’art. 160, comma 2, l.fall. e non può automaticamente surrogarla.
La mancanza della relazione richiesta dall’art. 160, comma 2, l.fall. determina l’inammissibilità della domanda di concordato.
La disciplina della transazione fiscale richiede la relativa attestazione nei casi previsti; la sua mancanza era stata rilevata nei gradi di merito.
art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.
Individua i requisiti di indipendenza del professionista incaricato della relazione di stima.
Richiamato come parametro di indipendenza del professionista attestatore/stimatore.
Invocato per censurare il preteso travisamento delle prove, ma senza esito utile in cassazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato e al devolutum del reclamo.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’efficacia del giudicato.
Le censure sono state formulate come violazioni di legge e vizi motivazionali; la Corte ha rilevato che le contestazioni miravano in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto non sindacabili nei termini proposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il concordato preventivo prevede il soddisfacimento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, la relazione ex art. 160, comma 2, l.fall. non può limitarsi alla mera stima del cespite, ma deve esprimere un giudizio sulla effettiva ricavabilità in liquidazione e sulla percentuale concretamente realizzabile per i creditori prelatizi.
- L’attestazione del piano ex art. 161 l.fall. ha contenuto e finalità distinte rispetto alla relazione richiesta dall’art. 160, comma 2, l.fall.; pertanto non può sostituirla automaticamente, anche se resa dallo stesso professionista.
- La domanda di concordato è inammissibile quando manca la relazione prescritta a pena di inammissibilità, oppure quando la documentazione depositata non consente di verificare il rispetto della soglia minima di soddisfazione per i creditori privilegiati.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: l’accertamento in fatto del contenuto insufficiente della relazione estimativa è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto e specificamente argomentato.
- La relazione di stima richiesta per il concordato con falcidia dei privilegi deve tener conto non solo del valore attuale dei beni, ma anche delle condizioni del mercato e dei tempi del piano, perché solo così può verificarsi se la proposta assicuri ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile in caso di liquidazione.
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