Cassazione Civile, Ordinanza n. 23946/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione proposta ai sensi della legge n. 89/2001 per l'asserita durata irragionevole di una procedura fallimentare iniziata nel 1993 e chiusa solo nel 2020. Il ricorrente aveva svolto per un periodo l'ufficio di curatore fallimentare, poi si era dimesso, e sosteneva di aver dovuto attendere oltre 13 anni per conoscere l'esito della procedura e poter verificare se chiedere il compenso finale ex art. 36 l. fall. La Corte d'appello aveva negato l'indennizzo ritenendo che il curatore non fosse "parte" del giudizio presupposto e che la sola attesa della liquidazione del compenso rientrasse nel rischio professionale dell'incarico. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 100 c.p.c., 6 CEDU e 2 l. n. 89/2001, sostenendo che, almeno per il periodo successivo alle dimissioni, dovesse considerarsi parte del procedimento in quanto interessato alla definizione della procedura per la maturazione e liquidazione del proprio compenso. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha eccepito la decadenza dalla domanda ex art. 4 l. n. 89/2001, assumendo che il termine dovesse decorrere dal pagamento integrale dei compensi e delle spese ricevuto nel 2019, non già dalla chiusura della procedura fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso incidentale del Ministero sia il ricorso principale del curatore. Ha ritenuto tempestiva la domanda di equa riparazione, affermando che il termine di decadenza decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento e non dal precedente pagamento del compenso al curatore. Ha però escluso, nel merito, che il curatore fallimentare abbia qualità di parte ai fini dell'art. 1 l. n. 89/2001: il curatore è un ausiliario del giudice che opera nell'interesse della massa, non un soggetto titolare di una propria causa né un creditore insinuato. Le sue dimissioni non gli attribuiscono, di per sé, la qualità di parte per chiedere l'equa riparazione, e l'attesa della liquidazione del compenso fino alla chiusura della procedura rientra nel rischio professionale dell'incarico. Conseguentemente, è stata confermata la condanna del ricorrente principale alle spese nella misura della metà, con compensazione dell'altra metà.
Norme richiamate
presentazione in proprio del ricorrente
richiamato solo per la difesa personale del ricorrente; non incide sulla decisione
invocato dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione a chiedere l'equa riparazione
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro del diritto alla ragionevole durata del processo
norma base sull'equa riparazione per durata irragionevole del processo
termine di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione; decorre dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento presupposto
richiamato quanto alla fase di opposizione nel procedimento Pinto
richiamato per il diritto del curatore al compenso finale liquidato alla chiusura della procedura
richiamato dal Ministero nel ricorso incidentale
il credito del curatore è qualificato come prededucibile
usato per determinare la definitività del decreto di chiusura non comunicato alle parti, nel regime anteriore alla modifica normativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nel processo ex l. n. 89/2001
disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo
legge fallimentare richiamata per la disciplina della procedura e del compenso del curatore
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il termine di decadenza per proporre la domanda decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento, non dal precedente pagamento, totale o parziale, del credito del soggetto interessato.
- Il curatore fallimentare non è parte del procedimento fallimentare ai fini della legittimazione a chiedere l'equa riparazione per la sua durata, poiché opera come ausiliario del giudice nell'interesse della massa dei creditori e non come titolare di una propria causa.
- La circostanza che il curatore maturi un credito per compenso durante o a esito della procedura non gli attribuisce la qualità di parte; il relativo credito sorge in funzione della procedura e la sua liquidazione finale è fisiologicamente collegata alla chiusura della stessa.
- L'eventuale attesa della liquidazione del compenso del curatore fino alla chiusura della procedura rientra nel rischio professionale dell'incarico e non integra, di per sé, un pregiudizio indennizzabile da durata irragionevole del processo.
- Per i procedimenti concorsuali iniziati prima delle riforme della legge fallimentare, la definitività del decreto di chiusura va valutata secondo il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, con applicazione della sospensione feriale ove dovuta.
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