Cassazione Penale, Sentenza n. 1428/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I difensori degli imputati hanno impugnato la sentenza di patteggiamento del GUP del Tribunale di Ragusa nella parte in cui ha applicato ad entrambi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in relazione al reato di cui all'art. 589-bis c.p., sostenendo l'illegittimità di tale revoca alla luce della sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale. Inoltre il difensore di Tornello ha censurato il rigetto dell'istanza di sospensione del processo per messa alla prova. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi limitatamente alla questione della revoca della patente: ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e ha rinviato al Tribunale di Ragusa per nuovo esame sul punto. La Corte ha motivato l'annullamento richiamando la sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale, che esclude l'automatismo della revoca nelle ipotesi non aggravate dallo stato di ebbrezza o dall'alterazione per stupefacenti e riconosce al giudice la possibilità di applicare in alternativa la sospensione della patente; nella sentenza impugnata mancava una motivazione specifica che giustificasse la revoca, oltre il generico richiamo alla "gravità del fatto". Il patto di patteggiamento è rimasto valido e convalidato; invece il motivo relativo alla messa alla prova proposto da Tornello è stato respinto perché la definizione del processo con patteggiamento preclude la possibilità di sollevare in Cassazione la questione del rigetto della messa alla prova.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
È il reato contestato in relazione al quale è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria; la Corte richiama che, per le condanne non aggravate da ebbrezza o alterazione per stupefacenti, la revoca automatica della patente non è costituzionalmente obbligatoria
art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali gravi o gravissime)
Richiamato dalla Corte costituzionale come parallelo all'art. 589-bis: per tali reati il giudice può valutare la sospensione anziché la revoca fuori dalle ipotesi aggravate
art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del tratto che escludeva al giudice la possibilità, in caso di patteggiamento o condanna per i citati reati non aggravati, di disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca; la Cassazione applica tale principio collegandolo all'obbligo di motivazione concreta per la revoca
art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)
La definizione del processo con patteggiamento comporta che l'imputato rinunci, in Cassazione, a far valere eccezioni diverse da quelle attinenti al patteggiamento e al consenso: perciò il ricorso di Tornello su messa alla prova è inammissibile
Sentenza Corte costituzionale n. 88 del 19/02/2019 (depositata 17/04/2019)
Ha sancito che l'automatismo della revoca della patente per condanne per omicidio o lesioni stradali è incompatibile con la Costituzione nelle ipotesi non aggravate da ebbrezza o stupefacenti, riconoscendo al giudice la discrezionalità di disporre la sospensione in alternativa alla revoca
Massime di principio
- Dopo la sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale la revoca della patente non può essere automatica per condanne per omicidio o lesioni stradali; il giudice deve valutare caso per caso e può applicare la sospensione della patente quando non sussistono le aggravanti previste (ebbrezza, assunzione di stupefacenti).
- La motivazione del provvedimento che dispone la revoca deve contenere elementi concreti e specifici che giustifichino la scelta della misura più grave; un generico richiamo alla "gravità del fatto" non è sufficiente e può comportare l'annullamento della sola sanzione accessoria.
- La definizione del processo con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) mantiene il patto e limita le possibili impugnazioni in Cassazione: questioni non attinenti al patteggiamento o al consenso prestato sono generalmente inammissibili.
- Se la revoca della patente è ritenuta illegittima in base ai criteri costituzionali, la Cassazione può annullare solo la parte relativa alla sanzione amministrativa accessoria e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame senza intaccare l'accordo di patteggiamento già convalidato.
- In procedimenti similari, la difesa dovrebbe chiedere al giudice di merito una motivazione puntuale se viene disposta la revoca; in alternativa valutare la possibilità di concordare esplicitamente nel patto le conseguenze amministrative per evitare incertezze future.
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