Cassazione Civile, Ordinanza n. 28498/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva ritenuto non fondato il suo motivo di difesa contro le sanzioni irrogate dal Comune per omessa denuncia IMU relativa agli anni 2012-2015 su alcuni immobili. La difesa sosteneva che, poiché tali immobili erano stati indicati nella dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, non sarebbe stata necessaria la separata dichiarazione prevista dalla normativa richiamata. In Cassazione veniva dedotta la violazione dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992 e del d.m. 5 febbraio 1993. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha però depositato atto di avvalimento della definizione agevolata prevista dalla l. n. 197/2022, attestando il versamento della prima rata dovuta.
La decisione
La Corte ha preso atto che il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata dei giudizi tributari prevista dalla l. n. 197/2022 e che il Comune aveva adottato la delibera abilitante. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 194 e 198, della stessa legge, rilevando che la definizione si perfeziona con la domanda e il pagamento nei termini. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia di estinzione non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 10, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
norma invocata dal ricorrente per sostenere che la dichiarazione IMU non fosse dovuta in presenza dell'indicazione degli immobili nella dichiarazione dei redditi; la Corte non entra nel merito della questione perché il giudizio si estingue per definizione agevolata
d.m. 5 febbraio 1993
richiamato insieme alla disciplina primaria sulla dichiarazione IMU ai fini della censura proposta in ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 1, commi 186-205, l. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie cui il ricorrente ha aderito mediante presentazione della domanda e pagamento della prima rata
art. 1, comma 201, l. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede che l'eventuale diniego dell'ente impositore sia impugnabile dal contribuente insieme al provvedimento che definisce il giudizio
art. 1, commi 194 e 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197
stabiliscono che la definizione si perfeziona con domanda e pagamento e che il processo deve essere dichiarato estinto
art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede che le spese processuali restino a carico della parte che le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo del contributo unificato in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, quando perfezionata con la presentazione della domanda e il pagamento nei termini, comporta l'estinzione del processo senza che il giudice debba esaminare il merito delle censure originarie.
- Se la legge di definizione agevolata demanda all'ente locale l'adesione con propria delibera, la sussistenza di tale deliberazione è presupposto per l'estinzione del giudizio in relazione alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui l'ente sia parte.
- La pronuncia di estinzione del giudizio per definizione agevolata non è equiparabile a una decisione di rigetto o di inammissibilità e non consente quindi l'applicazione automatica dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge di definizione.
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