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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34902/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, nel 2008, di un immobile con riserva in capo ai venditori della proprietà del secondo piano e del lastrico solare. Nel 2011 gli acquirenti cambiarono la serratura del portone, impedendo l’accesso ai venditori al lastrico; successivamente emersero infiltrazioni e umidità nell’appartamento acquistato. Un accertamento tecnico preventivo individuò come causa delle infiltrazioni l’inidoneo sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare e quantificò i costi di ripristino. Gli acquirenti agirono poi per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il tribunale escluse la responsabilità ex art. 2051 c.c. ma accolse la domanda ex art. 2043 c.c. La corte d’appello confermò, ritenendo che il venditore avesse colpevolmente omesso di attivarsi per recuperare l’accesso al bene e per eseguire la manutenzione, e che le infiltrazioni dipendessero inoltre da difetti strutturali preesistenti e non efficacemente riparati. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione/falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., sostenendo che la condotta degli acquirenti aveva interrotto il nesso causale e che non gli si poteva imputare l’omessa proposizione di azioni giudiziarie o una mancata manutenzione quando non aveva la disponibilità del bene; 2) motivazione contraddittoria, perché l’esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. avrebbe dovuto escludere anche quella ex art. 2043 c.c., essendo il caso fortuito incompatibile con la responsabilità aquiliana. La Corte ha però ritenuto il primo motivo in parte inammissibilmente non centrato sulla reale ratio decidendi e in parte infondato, perché la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione sul mero nesso causale omissivo da custodia, ma su una autonoma responsabilità ex art. 2043 c.c. per il mancato intervento su difetti strutturali noti; ha poi giudicato infondato il secondo motivo, osservando che la non operatività dell’art. 2051 c.c. per difetto di custodia non esclude di per sé la responsabilità ex art. 2043 c.c., trattandosi di presupposti diversi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la decisione di merito non era contraddittoria: l’esclusione della responsabilità da cosa in custodia dipendeva dal fatto che il ricorrente non aveva, per causa non imputabile, la custodia del lastrico al momento del danno; tuttavia restava autonoma e sufficiente la ratio fondata sull’art. 2043 c.c., ossia la presenza di difetti strutturali del terrazzo, già noti al venditore e non efficacemente riparati. La censura sull’obbligo di agire giudizialmente per recuperare il possesso del bene è stata ritenuta non decisiva e comunque erronea nella parte in cui presupponeva un obbligo di manutenzione proprio della responsabilità ex art. 2051 c.c. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le conseguenze processuali del rigetto, con richiamo al doppio contributo unificato; nessuna spesa è stata liquidata per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cose in custodia è esclusa quando, per causa non imputabile, difetti il rapporto di custodia al momento del danno; non è fondata su un generico obbligo di manutenzione del custode. Il caso fortuito rileva come fattore esterno che interrompe il nesso causale solo quando ricorrano i presupposti della custodia.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana può fondarsi su una condotta colposa omissiva o commissiva autonoma rispetto alla custodia, ad esempio per non avere riparato difetti strutturali noti che hanno causato il danno.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata ritenuta in parte non calibrata sulla reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La dedotta contraddittorietà motivazionale è stata esclusa perché le diverse affermazioni della sentenza di merito si riferivano a presupposti diversi delle azioni ex artt. 2051 e 2043 c.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio con proposta del relatore ritualmente notificata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La censura in cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se una ratio autonoma e sufficiente non viene efficacemente contestata, il ricorso è destinato al rigetto.
  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone l’effettiva custodia della cosa al momento del danno; il venir meno della custodia, per causa non imputabile, impedisce l’applicazione della norma.
  • L’esclusione della responsabilità da cosa in custodia non implica automaticamente l’esclusione della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., poiché i presupposti delle due forme di responsabilità sono diversi.
  • La responsabilità per omissione richiede l’individuazione preventiva di uno specifico dovere giuridico di agire; non ogni comportamento non tenuto è causalmente rilevante.
  • Il giudice può valorizzare, ai fini dell’art. 2043 c.c., la mancata eliminazione di un difetto strutturale noto della cosa, se da tale omissione sia derivato il danno.
  • In tema di danni da infiltrazioni, la mera deduzione del decorso del tempo tra il pregresso intervento riparatorio e l’evento non basta, da sola, a scalfire la motivazione se il giudice accerta che la causa del danno stava in difetti strutturali non adeguatamente rimossi.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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