Cassazione Civile, Ordinanza n. 16502/2024 del 13/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La controversia trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso in favore di un privato per il rimborso della tariffa di igiene ambientale (TIA 1 ex art. 49 d.lgs. n. 22/1997 e TIA 2 ex art. 238 d.lgs. n. 152/2006), per l'importo complessivo di euro 550,86. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione; il Tribunale aveva poi rigettato l'appello della società gestrice del servizio. In cassazione la società proponeva ricorso affidato a quattro motivi, ma successivamente depositava rinuncia al ricorso, determinando la cessazione della lite.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese dell'intero giudizio in considerazione della complessiva vicenda processuale. Ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato come base normativa della TIA 1 oggetto della domanda di rimborso.
art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato come base normativa della TIA 2 oggetto della domanda di rimborso.
la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore contributo unificato non è dovuto nel caso di estinzione per rinuncia, poiché la disposizione è eccezionale e non si estende oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare le spese dell'intero processo in una valutazione complessiva della vicenda.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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