Sentenza del 13/01/2017 n. 722 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi per IVA, IRPEF e IRAP relativi agli anni d’imposta 1999-2004. In base al processo verbale di constatazione, ai movimenti di due conti correnti intestati alla contribuente e all’apertura, durante la verifica, di una ditta individuale con attività di affittacamere, era stata accertata la gestione non dichiarata di una casa vacanze e dei relativi ricavi. Dopo l’annullamento degli avvisi in primo grado e la riforma della decisione in appello, la contribuente ha denunciato in cassazione: l’omessa valutazione di argomenti e documenti; la violazione delle regole sulla valutazione delle prove e di circostanze asseritamente pacifiche; la violazione delle norme sull’onere della prova e un vizio di motivazione, anche rispetto al ruolo della società C. S.p.A. nella riscossione dei pagamenti dei soggiorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente: la scelta delle risultanze probatorie ritenute più attendibili compete al giudice di merito, che non è tenuto a confutare espressamente ogni elemento non accolto. Il terzo motivo è inammissibile perché non indica una statuizione contraria alla legge e perché la circostanza relativa alla società C. S.p.A. era stata esaminata dal giudice d’appello, che aveva ritenuto la società incaricata di riscuotere i compensi per conto della contribuente. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La sentenza è stata deliberata il 5 dicembre 2016 e depositata il 13 gennaio 2017.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge difatti apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quegli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri dati probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.
La censura di nullità della sentenza non consente di trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di rivalutazione delle prove: la selezione e la ponderazione degli elementi istruttori spettano al giudice di merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Nel caso concreto la Corte ha ritenuto inammissibile la denuncia di violazione dell’articolo, perché non era stata indicata una statuizione della sentenza d’appello contraria alla norma. La decisione non enuncia una distinta interpretazione generale del suo contenuto.
La mera allegazione che il giudice abbia omesso di valutare circostanze pacifiche non basta a fondare la censura se essa mira, in realtà, a contestare la selezione delle prove o non individua una statuizione effettivamente contraria alla norma.
La censura sull’onere della prova è inammissibile quando non individua una statuizione contraria alla regola legale; la pronuncia non formula ulteriori criteri generali di riparto dell’onere probatorio.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge richiede di indicare una statuizione incompatibile con la norma invocata; la censura motivazionale non è ammissibile se il fatto asseritamente trascurato risulta invece esaminato dal giudice di merito.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente proporre una lettura alternativa delle prove o indicare documenti che il giudice di merito non ha valorizzato: occorre dimostrare un vizio riconducibile ai motivi di impugnazione ammessi.
- Il giudice di merito può fondare la decisione sugli elementi probatori che ritiene più attendibili e non deve confutare singolarmente ogni elemento contrario o non accolto.
- Una censura per violazione di legge deve individuare con precisione la statuizione impugnata e spiegare perché contrasta con la norma; la sua mera citazione non è sufficiente.
- Il vizio di omessa motivazione non ricorre quando la circostanza indicata come ignorata è stata in realtà esaminata, anche se valutata diversamente da quanto auspicato dalla parte.
- Nel contestare un accertamento basato su elementi documentali e finanziari, è necessario confrontarsi specificamente con la valutazione compiuta dal giudice d’appello; la generica richiesta di rivalutare fatti e prove espone il ricorso all’inammissibilità.
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