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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29081/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (18/09/2023) che confermava la condanna per danneggiamento aggravato, impossessamento di beni archeologici e contravvenzione ex art.175 D.lgs. n.42/2004 commessi il 15/06/2016. Il ricorrente deduce un unico motivo: vizio di motivazione per travisamento della prova (sostenendo che la sentenza si fonda su elementi generici e incerti) e, in subordine, eccepisce l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto inammissibile per genericità la censura relativa alle valutazioni di merito sulla prova (mancano deduzioni specifiche e indicazione della presunta prova travisata). Sul punto della prescrizione: ha escluso l'estinzione per prescrizione dei reati più gravi (danneggiamento aggravato e impossessamento di beni archeologici/art.176 D.lgs.42/2004 sostituito dalla fattispecie art.518-bis c.p.), poiché i termini di prescrizione non erano ancora maturati (considerando anche 507 giorni di sospensione il nuovo termine è il 08/07/2025). Ha invece dichiarato estinto per prescrizione il reato contravvenzionale di cui all'art.175 D.lgs.42/2004, il cui termine di prescrizione, anche aggiungendo i 507 giorni di sospensione, è maturato al 07/01/2023, antecedente alla sentenza d'appello. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) (art.175), eliminato la relativa pena e rideterminato la pena complessiva a mesi 8 e giorni 15 di reclusione ed euro 83,00 di multa. Ha inoltre escluso la condanna alle spese per la parziale fondatezza del ricorso.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 42 del 2004, art. 175

    Contravvenzione sulla disciplina dei beni culturali; la Corte ha ritenuto estinto questo reato per prescrizione, avendo il termine massimo (con l'aumento per interruzione e tenendo conto dei giorni di sospensione) decorso prima della sentenza d'appello.

  • D.lgs. n. 42 del 2004, art. 176

    Precedente fattispecie di impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato; abrogata e sostituita dalla nuova disciplina sul furto di beni culturali ma ritenuta sostanzialmente continuativa rispetto alla condotta punita, per cui la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d'appello.

  • Codice penale, art. 518‑bis

    «Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri»

    Norma che ha sostituito/riordinato la disciplina del furto di beni culturali, punendo la stessa condotta anche rispetto ai reperti rinvenuti nel sottosuolo; la sua introduzione non ha depenalizzato la fattispecie e mantiene la natura di delitto rilevante ai fini della prescrizione.

  • Codice penale, art. 624

    Norma generale sul furto cui la fattispecie speciale dei beni culturali si riferisce per la struttura della condotta; citata come riferimento interpretativo nella ricostruzione della nuova fattispecie.

  • Codice penale, art. 161, comma 2

    Prevede l'aumento del termine di prescrizione (interruzione del termine: aumento di 1/4) applicato al calcolo dei termini di prescrizione nella vicenda.

  • Codice penale, art. 157, comma 1

    Fissa il termine di prescrizione ordinaria per talune fattispecie e, nel caso di specie, il termine base cui si è applicato l'aumento per interruzione al fine del calcolo della prescrizione della contravvenzione ex art.175.

  • Legge 9 marzo 2022, n.22, art.5 comma 2 lett. b) e art.7 comma 1

    Ha abrogato l'art.176 D.lgs. 42/2004 a decorrere dal 23/03/2022 e ha introdotto la nuova disciplina (art.518‑bis c.p.), operando in continuità normativa e senza depenalizzare la condotta, perciò non incidendo sul decorso della prescrizione dei reati commessi nel 2016.

  • Decreto‑legge n.137/2020, art.23 comma 8

    Consente il trattamento del ricorso in Cassazione senza la presenza del difensore; la Corte ha trattato il ricorso ai sensi di questa disposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 620 lett. l)

    Norma sulla determinazione della misura sostitutiva della pena interdittiva per continuazione; citata relativamente all'eliminazione dell'aumento per continuazione derivante dall'estinzione della contravvenzione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma relativa alle statuizioni accessorie e alle spese processuali; la Corte ha escluso la condanna alle spese per la parziale fondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • La Cassazione richiede deduzioni specifiche: un motivo generico che contesti la valutazione della prova senza indicare quali elementi sarebbero stati travisati è inammissibile per aspecificità.
  • La prescrizione va calcolata con attenzione: occorre considerare il termine ordinario, gli aumenti previsti per l'interruzione (art.161 c.p.) e i periodi di sospensione verificatisi nel corso del giudizio. Anche la sostituzione/abrogazione di una norma non necessariamente depenalizza la condotta se sussiste continuità normativa.
  • L'intervento di nuove norme che riformano la fattispecie penale (es. introduzione art.518‑bis) può non incidere sul decorso della prescrizione per fatti commessi anteriormente se la disciplina è riconosciuta come continuativa e non depenalizzante.
  • In caso di accertata prescrizione di una delle fattispecie contestate, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio limitatamente a quel capo e rideterminare la pena complessiva eliminando la relativa partecipazione alla continuazione e le pene accessorie correlate.
  • La parziale accoglienza del ricorso ostacola la condanna alle spese processuali: se il ricorso è fondate in parte, la Corte può escludere la condanna alle spese prevista in caso di totale inammissibilità.

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