Cassazione Civile, Ordinanza n. 31653/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo e quindi ammissibile il ricorso; ha accolto i primi due motivi, assorbito il terzo, cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo l'originaria domanda dei lavoratori. Ha compensato le spese dell'intero processo in ragione del diverso esito dei gradi di merito e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di alcuni dipendenti regionali, inquadrati in area D e già destinatari del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per la propria categoria, ma anche avvocati iscritti all'albo e addetti dal maggio 2007 al patrocinio legale della Regione. Essi hanno chiesto il riconoscimento, oltre allo stipendio già percepito, della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti di staff, sostenendo che la particolare professionalità richiesta per lo svolgimento di funzioni forensi imponesse un trattamento economico superiore, in applicazione dell'art. 36 Cost. e in assenza di specifiche previsioni collettive. La Corte d'appello aveva accolto la domanda in parte qua. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha dedotto violazione dell'art. 36 Cost., degli artt. 2, 40 e 52 d.lgs. 165/2001, degli artt. 47 e 48 l.r. Sardegna 31/1998 e del CCRL 2001, sostenendo che nel pubblico impiego il trattamento economico è riservato alla contrattazione collettiva e che il giudice non può attribuire una maggiorazione retributiva in assenza di mansioni superiori, essendo peraltro la professionalità degli avvocati già remunerata anche tramite la ripartizione dei compensi professionali previsti dalla legge regionale. Con il terzo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo. La questione processuale preliminare ha riguardato inoltre la tempestività del ricorso, contestata dai controricorrenti per la seconda notifica effettuata dopo un primo invio PEC errato: la Corte ha ritenuto che il vizio fosse di nullità e che la rinnovazione sanasse ex tunc la prima notifica.
Norme richiamate
richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza
la rinnovazione della notificazione nulla può avvenire su ordine del giudice, ma la Corte precisa che anche la rinnovazione spontanea sana ex tunc il vizio
art. 36 Cost.
nel pubblico impiego la sufficienza e proporzionalità della retribuzione si presumono realizzate dalla contrattazione collettiva; non consente al giudice di sostituirsi alla disciplina collettiva per attribuire compensi ulteriori in mancanza di specifica previsione
artt. 2, 40 e 52 d.lgs. n. 165 del 2001
riservano alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico e della classificazione professionale; una prestazione è aggiuntiva solo se esula dal profilo delineato dalle parti collettive
artt. 47 e 48 l.r. Sardegna n. 31 del 1998
richiamati dalla ricorrente e considerati dalla Corte nel quadro della disciplina regionale del pubblico impiego
art. 47, comma 9-bis, l.r. Sardegna n. 31 del 1998
prevede la partecipazione alla ripartizione dei compensi riscossi in esito alle cause vinte, elemento valorizzato dalla Corte come già idoneo a remunerare la professionalità degli avvocati dipendenti
art. 58, comma 3, l.r. Sardegna n. 31 del 1998
coerente con la riserva alla contrattazione collettiva di discipline distinte per figure professionali che comportano iscrizione ad albi
consente alla Corte di decidere nel merito una volta cassata la sentenza e quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio
Massime di principio
- Nel pubblico impiego il trattamento economico fondamentale e accessorio è rimesso alla contrattazione collettiva; il giudice non può riconoscere una maggiorazione retributiva solo perché la prestazione richieda una professionalità elevata, se tale prestazione rientra comunque nel profilo professionale delineato dal contratto collettivo.
- Ai fini dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, una prestazione può dirsi "aggiuntiva" solo se esula dal profilo professionale definito dalle parti collettive; la mera maggiore complessità o specializzazione della mansione non basta, in assenza di mansioni superiori o di diversa classificazione contrattuale.
- L'art. 36 Cost. opera anche nel pubblico impiego, ma la retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva si presume conforme ai parametri di sufficienza e proporzionalità; tale presunzione non può essere superata dal giudice per sostituire la disciplina collettiva con una diversa valutazione equitativa, salvo ipotesi non ricorrenti di palese inadeguatezza della disciplina applicabile.
- Nel settore pubblico, la nullità di una notificazione eseguita presso un indirizzo PEC errato è sanabile ex tunc mediante rinnovazione spontanea o costituzione del destinatario; non si versa in inesistenza della notificazione quando vi sia stata una trasmissione a soggetto qualificato e una consegna comunque perfezionata, ancorché in luogo non corretto.
- Quando la cassazione accoglie il ricorso e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., senza rinviare al giudice di merito.
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