Cassazione Civile, Ordinanza n. 12483/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2015, fondato su indagini finanziarie sul suo conto corrente e recante recupero a tassazione di accrediti ritenuti non giustificati, con rideterminazione di IRPEF, IRAP e IVA. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l’appello ritenendo inammissibile il ricorso introduttivo perché redatto in forma cartacea, poi scansionato e notificato via PEC, in violazione delle regole del processo tributario telematico. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992, in combinato con l’art. 20 d.lgs. 82/2005, sostenendo che la provenienza dell’atto fosse certa e che il giudizio fosse comunque procedibile; con il secondo motivo ha lamentato la violazione del Regolamento UE n. 910/2014, invocando il principio di equivalenza tra documento informatico e analogico e gli effetti giuridici della firma elettronica qualificata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e trattabili congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, anche se il ricorso introduttivo non è stato predisposto in forma nativa digitale nel periodo in cui tale forma era obbligatoria, il vizio integra una nullità e non una inesistenza dell’atto quando la paternità e la riferibilità dell’atto alla parte e al difensore siano certe, specie se la notifica è avvenuta da una casella PEC censita nel REGINDE e l’atto è stato poi depositato in copia analogica. Poiché l’Agenzia si era costituita e aveva svolto difese senza pregiudizio, la nullità risultava sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per sostenere che l’atto, pur non nativo digitale, fosse comunque procedibile se certa la provenienza
art. 20 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
invocato per il principio di equivalenza e validità del documento informatico
Regolamento UE n. 910/2014
richiamato per il principio di non discriminazione del documento informatico rispetto a quello analogico e per l’equivalenza della firma elettronica qualificata alla firma autografa
art. 25 Regolamento UE n. 910/2014
"una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa"
la Corte lo richiama come base del riconoscimento dell’equivalenza funzionale della firma elettronica qualificata
la nullità dell’atto processuale è sanata per raggiungimento dello scopo quando la parte destinataria abbia potuto difendersi senza pregiudizio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rubrica del vizio denunciato per violazione di legge nei due motivi di ricorso
richiamato per la costituzione della resistente al solo fine di partecipare all’udienza
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la fissazione dell’adunanza camerale
Cass., SS.UU., 12 marzo 2024, n. 6477
precedente utilizzato per affermare che la mancanza della firma digitale comporta nullità sanabile e non inesistenza se la paternità dell’atto è certa
Massime di principio
- Nel processo tributario telematico, la mancanza della forma nativa digitale o della firma digitale non determina automaticamente l’inesistenza dell’atto processuale: il vizio va qualificato come nullità quando l’atto sia inequivocabilmente riferibile alla parte e al difensore.
- La nullità dell’atto processuale è sanata per raggiungimento dello scopo quando la controparte abbia potuto costituirsi e svolgere compiutamente le proprie difese senza alcun concreto pregiudizio.
- Ai fini della validità dell’atto notificato via PEC, assumono rilievo elementi idonei a conferire certezza alla paternità dell’atto, come la provenienza da una casella PEC censita nel REGINDE e il successivo deposito della copia analogica.
- Le norme europee sulla firma elettronica devono essere interpretate nel senso di garantire l’equivalenza giuridica della firma elettronica qualificata alla firma autografa e la non discriminazione del documento informatico rispetto a quello analogico, quando siano rispettate le condizioni di riconducibilità soggettiva dell’atto.
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