Cassazione Civile, Ordinanza n. 25637/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso nei confronti di una società costituita con l'apporto di enti territoriali, che aveva acquistato un immobile da destinare ad attività commerciali e aveva sostenuto costi di ristrutturazione per diversi anni prima dell'avvio concreto dell'attività. L'Ufficio ha contestato la detrazione dell'IVA sugli acquisti e sulle prestazioni di servizi relative alla ristrutturazione per l'anno 2006, sostenendo che, in assenza di attività attiva concreta e di effettivo impiego di beni o servizi, mancasse la soggettività passiva IVA in senso sostanziale o comunque l'inerenza dei costi alle finalità imprenditoriali; ha inoltre irrogato sanzioni per indebita detrazione e infedele dichiarazione. La società ha impugnato l'atto ottenendone l'annullamento in primo grado; la CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo sufficiente la natura societaria ai fini IVA e valorizzando la successiva effettiva svolta di attività commerciale, nonché la complessità del progetto quale causa dell'iniziale inattività. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione degli artt. 4 e 19 d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 9 della direttiva IVA e dell'art. 2195 c.c., anche in relazione all'art. 2697 c.c., censurando il riconoscimento della soggettività passiva e dell'inerenza pur in assenza di un'effettiva attività economica; con il terzo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, contestando sia l'affermazione della concreta e significativa realizzazione dell'attività nel tempo, sia la ritenuta irrilevanza della prevalenza di finanziamenti non onerosi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, in materia IVA, la detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive quando si tratti di attività preparatorie effettivamente finalizzate all'avvio dell'attività economica programmata, purché l'intenzione di esercitare un'attività economica sia sorretta da elementi oggettivi e il mancato utilizzo del bene dipenda da cause non imputabili al soggetto passivo. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto in parte a contestare una valutazione di fatto non sindacabile come vizio motivazionale alla luce del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e in parte a colpire una motivazione solo accessoria e non decisiva. Conseguentemente, ha confermato la decisione di merito favorevole alla società e ha condannato l'Agenzia delle entrate alle spese.
Norme richiamate
richiamato per la soggettività passiva IVA, da valutarsi in relazione all'attività economica effettiva o preparatoria
la detrazione IVA spetta se i beni o servizi acquistati sono inerenti a un'attività economica programmata e preparatoria, anche prima dell'inizio dell'attività attiva
art. 9, n. 1, direttiva 2006/112/CE
la nozione di soggetto passivo comprende chi intende iniziare un'attività economica e sostiene spese di investimento con intenzione confermata da elementi oggettivi
richiamato dall'Agenzia per sostenere la natura commerciale dell'attività; la Corte non ne fa una lettura autonoma decisiva
richiamato per il riparto dell'onere probatorio in tema di soggettività passiva e inerenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo che mira a contestare la mera insufficienza della motivazione è inammissibile nel regime attuale
evocato indirettamente nei riferimenti alle spese e al regime IVA, ma non centrale nella ratio
art. 17 della direttiva IVA
richiamato implicitamente nella giurisprudenza unionale sulla detrazione immediata delle spese di investimento, senza citazione testuale autonoma
Massime di principio
- In materia IVA, il diritto alla detrazione può sorgere anche prima dell'avvio delle operazioni attive, quando gli acquisti o i servizi siano effettuati in funzione di un'attività economica programmata e preparatoria.
- La soggettività passiva IVA non dipende dal mero dato formale della veste societaria né dall'effettivo inizio dell'attività produttiva, ma dall'esistenza di un'intenzione di esercitare un'attività economica sorretta da elementi obiettivi.
- Il mancato utilizzo del bene o il ritardo nell'avvio dell'attività non escludono la detrazione se essi dipendono da cause indipendenti dalla volontà del soggetto passivo e l'iniziativa sia effettivamente preordinata all'attività imponibile.
- Ai fini della detrazione IVA, l'oggetto o la finalità di interesse generale dell'attività non sono di per sé decisivi; rileva piuttosto se l'attività sia esercitata in regime di diritto pubblico o come attività economica ai sensi della disciplina unionale.
- Il giudizio di inerenza deve essere sorretto da riscontri oggettivi sulla funzionalità del bene o del servizio all'organizzazione dell'impresa e non può ridursi a una corrispondenza astratta con i fini sociali o programmati.
- Nel giudizio di cassazione, non è ammissibile trasformare in vizio di motivazione la contestazione della valutazione di concretezza e significatività dei fatti compiuta dal giudice di merito, quando tale valutazione non sia realmente negata ma solo dissenziente.
- Una motivazione apparente sussiste solo quando manchi del tutto l'argomentazione decisiva; non quando la censura colpisca elementi meramente accessori o di contorno della decisione.
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