Cassazione Penale, Sentenza n. 24234/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 commesso il 28/09/2012. Tre motivi: (1) il reato si era estinto per prescrizione alla data dell'udienza di appello (28/09/2022) e le conclusioni scritte depositate via PEC il 30/09/2022 non erano state considerate; (2) doveva trovare applicazione la nuova fattispecie di cui al comma 2-bis dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 per le ipotesi lievi (elementi passivi fittizi < euro 100.000); (3) errata applicazione delle norme sulla prescrizione in relazione alla sospensione dei termini per emergenza Covid-19: il ricorrente sostiene che la sospensione non è applicabile perché nel 2020 non vi furono termini pendenti essendo il gravame depositato in aprile 2019 e l'udienza di appello fissata per il 06/10/2022, perciò la prescrizione sarebbe maturata il 28/09/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il reato si fosse estinto per prescrizione in data 28/09/2022, dato il decorso del termine massimo decennale secondo il combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 c.p. e dell'art. 17 d.lgs. 74/2000 (testo novellato entrato in vigore il 14/09/2011). Ha escluso l'applicazione della sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020, n. 18, perché tale sospensione si applica solo ai procedimenti in cui fossero effettivamente operanti termini procedurali nel periodo di riferimento e nel caso di specie non risultava che vi fossero termini pendenti (l'unico atto compiuto nel periodo è stato il decreto di citazione, da adottarsi "senza ritardo"). Perciò la causa di non punibilità è stata rilevata in sede di legittimità e la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio. Quanto alla confisca per equivalente disposta in sentenza, la Corte ha osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la normativa introdotta dall'art. 578-bis c.p.p. ha natura anche sostanziale e non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; quindi la statuizione sulla confisca è eliminata ipso iure conseguentemente all'annullamento per prescrizione.
Norme richiamate
Norma che disciplina i termini di prescrizione; la Corte l'ha applicata, in combinato con gli artt. 160 e 161 c.p., per determinare il termine massimo decennale di prescrizione decorrente dal fatto del 28/09/2012.
Integrata nella valutazione del termine prescrizionale con gli altri articoli richiamati; contribuisce al calcolo del termine massimo.
Applicata unitamente agli artt. 157 e 160 per definire la durata massima della prescrizione.
testo novellato entrato in vigore il 14/09/2011
Ha incidenza sulla determinazione della pena ed è stata considerata nel calcolo della prescrizione per il reato commesso il 28/09/2012.
art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020, n. 18 (convertito dalla legge 24/04/2020, n. 27)
Prevede la sospensione del decorso dei termini processuali per l'emergenza Covid-19; la Corte ha ritenuto che tale sospensione si applica solo se, nel periodo rilevante, erano effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti, condizione non ravvisata nel caso concreto.
art. 601, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare la natura del decreto di citazione in appello da emettersi "senza ritardo" e che non costituisce un termine procedurale determinato ai fini della sospensione prevista per l'emergenza sanitaria.
Interpretato insieme alla giurisprudenza per affermare che la sospensione Covid opera solo se esistevano termini pendenti nel periodo considerato.
introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 10/03/2018, n. 21
La disposizione sulla confisca per equivalente ha natura anche sostanziale; perciò è inapplicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che misure cautelari o confische disposte in sentenze relative a fatti anteriori sono eliminate quando la condanna è annullata per prescrizione.
Sezioni Unite, sentenza n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci) e Sezioni Unite, sentenza n. 4145 del 29/09/2022 (Esposito)
Giurisprudenza richiamata per spiegare il principio secondo cui, prima dell'introduzione dell'art. 578-bis, la confisca per equivalente non poteva essere disposta in caso di estinzione del reato per prescrizione; la più recente decisione (Esposito) conferma l'inapplicabilità retroattiva della nuova disciplina.
Massime di principio
- La prescrizione si calcola in base alle norme del codice penale vigenti e alle disposizioni speciali rilevanti per la fattispecie (es. d.lgs. 74/2000); è essenziale verificare la data del fatto e la normativa applicabile all'epoca.
- La sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19 (art. 83 d.l. 18/2020) si applica solo se nel periodo di sospensione risultavano effettivamente pendenti termini procedurali per il compimento di atti specifici; atti da compiere "senza ritardo" non costituiscono termini determinati ai fini della sospensione.
- Se alla data della decisione il reato è ormai estinto per prescrizione, la corte di legittimità può rilevarlo e annullare la sentenza di condanna senza rinvio anche se il giudice di merito non ha dichiarato la estinzione.
- La confisca per equivalente introdotta dall'art. 578-bis c.p.p. ha natura anche sostanziale e non si applica retroattivamente ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; quindi, se la condanna riguarda fatti anteriori, le statuizioni ablative fondate su tale norma non possono essere confermate.
- In situazioni simili è fondamentale documentare tempestivamente l'eventuale estinzione per prescrizione e verificare l'esistenza di termini processuali pendenti nel periodo della sospensione COVID per valutare la possibile interruzione o sospensione del decorso prescrizionale.
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