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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24234/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 commesso il 28/09/2012. Tre motivi: (1) il reato si era estinto per prescrizione alla data dell'udienza di appello (28/09/2022) e le conclusioni scritte depositate via PEC il 30/09/2022 non erano state considerate; (2) doveva trovare applicazione la nuova fattispecie di cui al comma 2-bis dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 per le ipotesi lievi (elementi passivi fittizi < euro 100.000); (3) errata applicazione delle norme sulla prescrizione in relazione alla sospensione dei termini per emergenza Covid-19: il ricorrente sostiene che la sospensione non è applicabile perché nel 2020 non vi furono termini pendenti essendo il gravame depositato in aprile 2019 e l'udienza di appello fissata per il 06/10/2022, perciò la prescrizione sarebbe maturata il 28/09/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il reato si fosse estinto per prescrizione in data 28/09/2022, dato il decorso del termine massimo decennale secondo il combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 c.p. e dell'art. 17 d.lgs. 74/2000 (testo novellato entrato in vigore il 14/09/2011). Ha escluso l'applicazione della sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020, n. 18, perché tale sospensione si applica solo ai procedimenti in cui fossero effettivamente operanti termini procedurali nel periodo di riferimento e nel caso di specie non risultava che vi fossero termini pendenti (l'unico atto compiuto nel periodo è stato il decreto di citazione, da adottarsi "senza ritardo"). Perciò la causa di non punibilità è stata rilevata in sede di legittimità e la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio. Quanto alla confisca per equivalente disposta in sentenza, la Corte ha osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la normativa introdotta dall'art. 578-bis c.p.p. ha natura anche sostanziale e non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; quindi la statuizione sulla confisca è eliminata ipso iure conseguentemente all'annullamento per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Norma che disciplina i termini di prescrizione; la Corte l'ha applicata, in combinato con gli artt. 160 e 161 c.p., per determinare il termine massimo decennale di prescrizione decorrente dal fatto del 28/09/2012.

  • art. 160 cod. pen.

    Integrata nella valutazione del termine prescrizionale con gli altri articoli richiamati; contribuisce al calcolo del termine massimo.

  • art. 161 cod. pen.

    Applicata unitamente agli artt. 157 e 160 per definire la durata massima della prescrizione.

  • art. 17 d.lgs. 74/2000

    testo novellato entrato in vigore il 14/09/2011

    Ha incidenza sulla determinazione della pena ed è stata considerata nel calcolo della prescrizione per il reato commesso il 28/09/2012.

  • art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020, n. 18 (convertito dalla legge 24/04/2020, n. 27)

    Prevede la sospensione del decorso dei termini processuali per l'emergenza Covid-19; la Corte ha ritenuto che tale sospensione si applica solo se, nel periodo rilevante, erano effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti, condizione non ravvisata nel caso concreto.

  • art. 601, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la natura del decreto di citazione in appello da emettersi "senza ritardo" e che non costituisce un termine procedurale determinato ai fini della sospensione prevista per l'emergenza sanitaria.

  • art. 172 cod. proc. pen.

    Interpretato insieme alla giurisprudenza per affermare che la sospensione Covid opera solo se esistevano termini pendenti nel periodo considerato.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 10/03/2018, n. 21

    La disposizione sulla confisca per equivalente ha natura anche sostanziale; perciò è inapplicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che misure cautelari o confische disposte in sentenze relative a fatti anteriori sono eliminate quando la condanna è annullata per prescrizione.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci) e Sezioni Unite, sentenza n. 4145 del 29/09/2022 (Esposito)

    Giurisprudenza richiamata per spiegare il principio secondo cui, prima dell'introduzione dell'art. 578-bis, la confisca per equivalente non poteva essere disposta in caso di estinzione del reato per prescrizione; la più recente decisione (Esposito) conferma l'inapplicabilità retroattiva della nuova disciplina.

Massime di principio

  • La prescrizione si calcola in base alle norme del codice penale vigenti e alle disposizioni speciali rilevanti per la fattispecie (es. d.lgs. 74/2000); è essenziale verificare la data del fatto e la normativa applicabile all'epoca.
  • La sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19 (art. 83 d.l. 18/2020) si applica solo se nel periodo di sospensione risultavano effettivamente pendenti termini procedurali per il compimento di atti specifici; atti da compiere "senza ritardo" non costituiscono termini determinati ai fini della sospensione.
  • Se alla data della decisione il reato è ormai estinto per prescrizione, la corte di legittimità può rilevarlo e annullare la sentenza di condanna senza rinvio anche se il giudice di merito non ha dichiarato la estinzione.
  • La confisca per equivalente introdotta dall'art. 578-bis c.p.p. ha natura anche sostanziale e non si applica retroattivamente ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; quindi, se la condanna riguarda fatti anteriori, le statuizioni ablative fondate su tale norma non possono essere confermate.
  • In situazioni simili è fondamentale documentare tempestivamente l'eventuale estinzione per prescrizione e verificare l'esistenza di termini processuali pendenti nel periodo della sospensione COVID per valutare la possibile interruzione o sospensione del decorso prescrizionale.

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