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Sentenza

Sentenza n. 974/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di nulla osta al lavoro subordinato stagionale per un lavoratore straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto prefettizio fondato sull'insufficiente capacità economica dell'impresa, risultante da un volume d'affari di euro 3.243,00, acquisti per euro 60.202,00 e reddito negativo di euro 56.959,00. Ha sostenuto di disporre invece di adeguata capacità economica, deducendo che la propria attività consisteva in scambi commerciali internazionali non soggetti a fatturazione elettronica e producendo in giudizio 69 fatture cartacee emesse verso imprese estere, oltre a estratti conto bancari attestanti bonifici ricevuti. Ha inoltre sostenuto che l'erronea indicazione dell'impresa come società edile nell'asseverazione professionale costituisse un mero refuso. Con un ulteriore motivo ha dedotto la lesione del legittimo affidamento su un esito favorevole del procedimento.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla capacità economica perché le fatture cartacee e gli estratti conto erano stati prodotti soltanto in giudizio e non erano stati trasmessi alla Prefettura neppure dopo il preavviso di rigetto; pertanto non potevano essere considerati per valutare la legittimità del provvedimento, da apprezzare con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. Il Collegio ha inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 127/2015, le operazioni con soggetti esteri devono essere oggetto di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, salvo le eccezioni previste dalla legge. Poiché dalla verifica della Guardia di Finanza non risultavano trasmissioni periodiche di corrispettivi per il 2025, la ricostruzione della capacità economica è stata ritenuta di dubbia attendibilità. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza e del fascicolo all'Agenzia delle Entrate di Brescia per le valutazioni fiscali di competenza. Ha respinto anche il motivo sull'affidamento, osservando che la mera presentazione di un'istanza non genera un affidamento legittimo sul suo accoglimento e che, nel caso concreto, il nulla osta non era mai stato rilasciato: la Prefettura aveva effettuato i controlli, inviato il preavviso di rigetto e poi adottato il diniego. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 127/2015

    I soggetti passivi di cui al comma 3 ... trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche ... nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ...

    La disposizione impone, salvo le eccezioni previste, la trasmissione telematica dei dati delle operazioni con soggetti esteri; l'assenza di tali trasmissioni può incidere sull'attendibilità della documentazione prodotta per dimostrare la capacità economica dell'impresa.

  • articoli da 7 a 7-octies d.P.R. 633/1972

    Sono richiamati dall'art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 127/2015 per delimitare le operazioni non rilevanti territorialmente ai fini IVA che rientrano nell'eccezione all'obbligo di trasmissione, entro il limite indicato dalla norma.

  • Circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022, n. 2066 del 21 marzo 2023 e n. 8047/2025

    Sono state richiamate nel provvedimento prefettizio quale parametro per valutare l'insufficienza del dato reddituale rispetto all'assunzione dei lavoratori richiesti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e agli elementi conoscibili dall'amministrazione al momento della sua adozione; la documentazione prodotta soltanto in giudizio non può rendere retroattivamente illegittimo un provvedimento che, sulla base degli atti allora disponibili, risultava legittimo.
  • Nel procedimento volto al rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, la capacità economica del datore di lavoro deve essere dimostrata mediante elementi documentali tempestivamente sottoposti all'amministrazione durante il procedimento, anche in sede di partecipazione successiva al preavviso di rigetto; il giudice non può sostituire ex post la documentazione omessa nel procedimento ai fini della verifica della legittimità originaria del diniego.
  • La produzione di fatture cartacee relative a operazioni con soggetti esteri non è di per sé sufficiente a dimostrare la capacità economica dell'impresa quando non risulti adempiuto l'obbligo di trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge; l'assenza delle trasmissioni può rendere dubbia l'attendibilità della ricostruzione reddituale.
  • La mera presentazione di un'istanza amministrativa non genera un legittimo affidamento sul suo accoglimento. In particolare, quando il titolo richiesto non è mai stato rilasciato e l'amministrazione ha concluso il procedimento con preavviso di rigetto e diniego dopo aver svolto i controlli sui requisiti, non sussiste un affidamento giuridicamente tutelabile sul conseguimento del titolo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

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