Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4782/2026 - Napoli, Sezione 6

avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio maturato sull'istanza di accesso agli atti inviata in data 02.02.2026 a mezzo pec; e per la declaratoria del diritto di accedere alla documentazione richiesta con conseguente ordine di esibizione all’amministrazione intimata.

Giustizia amministrativa202602405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti presentata alla Commissione territoriale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso presentata il 2 febbraio 2026 e l'ordine di esibizione della documentazione richiesta. L'amministrazione ha dedotto che la Commissione non aveva ancora fissato l'audizione personale del ricorrente e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, infondatezza o improcedibilità del ricorso. Il TAR ha rilevato, d'ufficio, la possibile inammissibilità per irregolarità dell'istanza. In particolare, l'istanza richiamava gli artt. 22 e 25 della legge n. 241/1990, ma non individuava alcuna documentazione oggetto della richiesta, limitandosi a comunicare la domiciliazione presso lo studio del difensore. Inoltre, poiché l'istanza era stata formulata circa due anni dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale, il difensore avrebbe dovuto allegare uno specifico mandato sottoscritto dal richiedente: la mera indicazione, nel modello C3, della PEC dell'assistenza legale non comprovava l'esistenza di un idoneo mandato ai fini dell'accesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo priva di oggetto l'istanza di accesso, poiché non identificava gli atti o i documenti richiesti. Ha inoltre ritenuto non comprovata la legittimazione del difensore a formulare l'istanza, in assenza di un mandato specifico o comunque idoneo, non desumibile dalla sola indicazione della PEC dell'assistenza legale nel modello C3. Le spese di lite sono state compensate per le peculiarità della controversia. È stata respinta anche la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 130-bis d.P.R. n. 115/2002, in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'istanza amministrativa non individuava l'oggetto dell'accesso e non comprovava adeguatamente il mandato del difensore.

  • artt. 22 e 25 l. 241/1990

    Il diritto di accesso presuppone una richiesta riferita a documenti determinati o determinabili; il richiamo astratto alle disposizioni sull'accesso non supplisce alla mancata indicazione della documentazione richiesta.

  • art. 130-bis d.P.R. n. 115/2002

    La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata respinta in considerazione dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Un'istanza di accesso documentale è inammissibile quando non individua, neppure in termini determinabili, gli atti o i documenti dei quali si chiede l'ostensione; il mero richiamo agli artt. 22 e 25 della legge n. 241/1990 non è sufficiente.
  • Quando la richiesta di accesso è presentata da un difensore per conto dell'interessato, la legittimazione rappresentativa deve risultare da un mandato idoneo e comprovato; la sola indicazione della PEC dell'assistenza legale in un precedente modello amministrativo non dimostra, di per sé, l'esistenza di uno specifico mandato per l'accesso.
  • L'inammissibilità dell'istanza amministrativa di accesso, per indeterminatezza dell'oggetto e carenza di prova del mandato rappresentativo, impedisce al giudice di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.