Cassazione Civile, Ordinanza n. 26693/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento per l'anno d'imposta 2008, emesso nei confronti di una società autoproduttrice di energia elettrica, con cui l'amministrazione doganale contestava l'indebita applicazione dell'esenzione fiscale prevista per l'energia elettrica dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995, assumendo che l'esenzione non spettasse per l'energia consumata dalle imprese consorziate, ritenute consumatori finali diversi dalla società autoproduttrice. L'atto fu inizialmente sospeso in autotutela in attesa di chiarimenti interni, poi l'ufficio emise un nuovo avviso confermativo che non venne impugnato. I giudici di merito dichiararono inammissibile il ricorso per omessa impugnazione dell'atto confermativo. In Cassazione la società propose quattro motivi, ma prima della decisione depositò atto di rinuncia al ricorso, motivato dal sopravvenuto orientamento della Corte contrario alla tesi sull'autoproduzione e sul legittimo affidamento.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società e, rilevata la rituale comunicazione della rinuncia anche all'Agenzia delle dogane, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., compensando integralmente le spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia non è di rigetto né di inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
norma invocata per l'esenzione fiscale sull'energia elettrica autoprodotta; l'amministrazione ha ritenuto che non coprisse l'energia consumata da soggetti consorziati diversi dall'autoproduttore
art. 2-quater del d.l. 564 del 1994
richiamato quale base della sospensione in autotutela dell'atto impositivo in attesa di chiarimenti
norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la sua applicazione perché la decisione non è di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se rituale e comunicata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude che la pronuncia possa essere qualificata come rigetto, inammissibilità o improcedibilità, con conseguente non applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per tali esiti.
- Quando il ricorrente prende atto di un consolidato orientamento giurisprudenziale contrario alla propria tesi e rinuncia al ricorso, il giudizio si chiude senza valutazione dei motivi impugnatori.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di rinuncia al ricorso, specie quando vi sia stata rituale comunicazione dell'atto alla controparte.
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