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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26693/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento per l'anno d'imposta 2008, emesso nei confronti di una società autoproduttrice di energia elettrica, con cui l'amministrazione doganale contestava l'indebita applicazione dell'esenzione fiscale prevista per l'energia elettrica dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995, assumendo che l'esenzione non spettasse per l'energia consumata dalle imprese consorziate, ritenute consumatori finali diversi dalla società autoproduttrice. L'atto fu inizialmente sospeso in autotutela in attesa di chiarimenti interni, poi l'ufficio emise un nuovo avviso confermativo che non venne impugnato. I giudici di merito dichiararono inammissibile il ricorso per omessa impugnazione dell'atto confermativo. In Cassazione la società propose quattro motivi, ma prima della decisione depositò atto di rinuncia al ricorso, motivato dal sopravvenuto orientamento della Corte contrario alla tesi sull'autoproduzione e sul legittimo affidamento.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società e, rilevata la rituale comunicazione della rinuncia anche all'Agenzia delle dogane, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., compensando integralmente le spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia non è di rigetto né di inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se rituale e comunicata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude che la pronuncia possa essere qualificata come rigetto, inammissibilità o improcedibilità, con conseguente non applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per tali esiti.
  • Quando il ricorrente prende atto di un consolidato orientamento giurisprudenziale contrario alla propria tesi e rinuncia al ricorso, il giudizio si chiude senza valutazione dei motivi impugnatori.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di rinuncia al ricorso, specie quando vi sia stata rituale comunicazione dell'atto alla controparte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneTutela del legittimo affidamento

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