Cassazione Civile, Ordinanza n. 27783/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio contestava a una società la detrazione dell'IVA indicata in due fatture per prestazioni di sponsorizzazione asseritamente rese da altra società sportiva, ritenute oggettivamente inesistenti o comunque non adeguatamente provate quanto a effettività e pagamento. In giudizio, il primo grado rigettava il ricorso della contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione, ritenendo da un lato provato lo svolgimento delle prestazioni, ma dall'altro mancante una prova certa e idonea del sostenimento dei relativi costi, della tracciabilità dei pagamenti, dell'attivazione di azioni di recupero del credito, del versamento dell'IVA da parte dell'emittente e dell'estinzione per compensazione. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza di appello fosse apparente, incoerente, irriducibilmente contraddittoria e illogica, con conseguente vizio anche nella distribuzione dell'onere della prova in tema di sovrafatturazione quantitativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, affermando che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente: il giudice di merito aveva infatti dato conto delle deduzioni di entrambe le parti, aveva esaminato il materiale probatorio e aveva esposto in modo sufficiente e controllabile l'iter logico-giuridico seguito. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese processuali e, trattandosi di decisione resa in conformità alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., liquidando ulteriori somme in favore della controparte e della cassa delle ammende, oltre a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La censura era formulata come vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso che ricorresse una motivazione apparente o meramente grafica.
La norma è stata evocata per sostenere il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione fosse sufficiente e controllabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato incardinato come violazione di legge, ma la Corte lo ha esaminato nei termini della dedotta nullità della motivazione e lo ha ritenuto infondato.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare la soglia del "minimo costituzionale"; nel caso concreto tale soglia è stata ritenuta superata.
È richiamato il procedimento di definizione accelerata; la decisione conforme alla proposta rileva ai fini della valutazione della manifesta infondatezza e della responsabilità aggravata.
La Corte ha applicato la condanna ulteriore per responsabilità aggravata, ritenendo la proposizione del ricorso in contrasto con la proposta confermata nella decisione definitiva.
È stata disposta un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, quale conseguenza della responsabilità aggravata nel procedimento accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio o manca l'indicazione del quadro probatorio e dei criteri logici seguiti; non è sufficiente, invece, la mera critica alla valutazione delle prove o alla coerenza interna della decisione se il percorso argomentativo è comunque comprensibile e controllabile.
- In materia di ricorso per cassazione contro sentenza tributaria, il vizio di motivazione non può essere fondato su un semplice dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, ove questi abbia esaminato le deduzioni delle parti e spiegato, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione.
- Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la conferma in sede collegiale della proposta di rigetto o inammissibilità può giustificare la valutazione di abuso del processo e la conseguente condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. nelle ipotesi previste dalla legge.
- La compensazione o il pagamento delle fatture, e più in generale la prova dell'effettivo sostenimento dei costi dedotti in detrazione, devono risultare da elementi probatori certi e idonei; la mera allegazione della prestazione o della congruità economica non basta, se il giudice ritiene non dimostrati gli ulteriori fatti costitutivi rilevanti.
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