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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13005/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizi di motivazione e contraddittorietà delle prove in ordine all'identificazione della persona indicata come "Giovanni detto Giorgione" (si censurano le dichiarazioni della teste Barra e la mancata identificazione fotografica, nonché il nesso causale tra la presunta gomitata e le lesioni); 2) dichiarazione di intervenuta prescrizione dei reati prima della pronuncia di appello; 3) censura sulla determinazione della pena (negazione delle attenuanti generiche, eccesso nell'aumento per continuazione e mancanza di adeguata motivazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sollevate siano, in massima parte, una rivisitazione dei fatti e della valutazione delle prove, materia non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata dal giudice di merito. Sulla identificazione la Corte territoriale aveva valutato congiuntamente le deposizioni (teste Barra, persona offesa e riscontri formali successivi) e ne aveva desunto l'identificazione dell'imputato; sul nesso causale le lesioni erano refertate il giorno stesso e compatibili con la condotta descritta; sull'interruzione della prescrizione la Corte ha spiegato che la sospensione per irreperibilità e le ulteriori proroghe (compresa la sospensione Covid) non consentivano di ritenere estinto il termine prescrizionale; sulla quantificazione della pena la determinazione è stata ritenuta esercizio discrezionale motivato in funzione della personalità dell'imputato e dei precedenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e a una somma di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    Norma relativa al reato contestato in parte (violenza privata); citata nell'inquadramento dei reati per i quali è stato giudicato il ricorrente

  • artt. 582-583 c.p. comma 1 n.1

    Norme relative al reato di lesioni personali contestato (capo B); la Corte ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta e le lesioni refertate

  • art. 583 c.p.

    Aggravante prevista dall'art. 583 (esclusa dalla Corte d'appello in parziale riforma della sentenza di primo grado)

  • art. 349 c.p.p.

    Richiamato nel motivo relativo alla motivazione (vizio di motivazione) come norma processuale collegata alla impugnazione

  • art. 66 c.p.p.

    Richiamato in relazione a profili procedurali della impugnazione (riferimenti formali alle norme del processo penale)

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1 lett. e) e lett. B ed E

    Disciplina i motivi di cassazione; il ricorrente ha invocato vizi di motivazione (lett. e) e profili relativi alla determinazione della pena (lett. B ed E). La Corte ha ritenuto le censure inammissibili o meramente revisionali

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita l'estensione dei motivi di ricorso a questioni preventivamente indicate; ricorso formulato nei limiti di tale disposizione

  • art. 420-quater c.p.p.

    Prevede la sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato e le relative conseguenze sulla prescrizione; la Corte ha osservato che tale sospensione produce una proroga del termine prescrizionale (con modalità specifiche e cumulabili con altri fattori interruttivi)

  • art. 159 c.p.

    Disciplina la proroga del termine di prescrizione in caso di sospensione per irreperibilità richiamata dall'art. 420-quater c.p.p.; la Corte ha applicato il meccanismo di proroga in "frazione" del termine ordinario

  • art. 161 c.p.

    Richiamato per il calcolo della proroga della prescrizione (quota frazionata del termine ordinario) collegata alla sospensione

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle recidive e su scala delle pene (richiamata rispetto alla determinazione della pena e all'applicazione di circostanze personali)

  • art. 133 c.p.

    Principi per la determinazione della pena individuale; la Corte territoriale ha esercitato discrezionalità motivata alla luce di questa norma

  • art. 125 c.p.

    Relativa alla continuazione e al cumulo delle pene; richiamata nelle censure sul maggior incremento per continuazione, ma ritenuta correttamente applicata dal giudice di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso; in base a tale norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020

    Consente il trattamento del ricorso senza intervento delle parti (conclusioni per iscritto); richiamata perché il procedimento è stato trattato in tale forma

Massime di principio

  • I vizi che riguardano esclusivamente la valutazione della prova e dei fatti (identificazione di testi, credibilità della persona offesa) sono, in Cassazione, spesso inammissibili se si tratta di una diversa rivalutazione delle risultanze già logicamente motivate dal giudice di merito; per farli valere occorre dimostrare contraddizioni o illogicità gravi e specifiche nella motivazione
  • Quando l'identificazione dell'imputato si fonda su più dichiarazioni convergenti (anche se non tutte perfettamente sovrapponibili) e vi sono riscontri formali successivi, la Corte di merito può ritenere acquisita l'identificazione: le critiche difensive devono evidenziare pacifiche incongruenze o l'assenza di qualsiasi riscontro oggettivo
  • La sospensione del processo per irreperibilità (art. 420‑quater c.p.p.) comporta regole particolari per il calcolo della prescrizione: la proroga è commisurata a frazioni del termine ordinario e deve essere calcolata insieme agli effetti di eventuali interruzioni e delle sospensioni straordinarie (es. sospensione Covid); pertanto contestare la prescrizione richiede calcoli temporali precisi e prova della decorrenza effettiva del termine
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; le censure sulla quantificazione sono efficaci in Cassazione solo se mostrano manifesta illogicità, insufficiente o contraddittoria motivazione, o violazione di legge nella valutazione delle circostanze
  • Attaccare la credibilità di un testimone necessita di censure puntuali e circostanziate (contraddizioni essenziali, interessi diretti comprovati, elementi di gravità) e non di argomentazioni generiche; la mera presenza di rapporti di parentela tra teste e imputati non determina automaticamente inattendibilità

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