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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33237/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione di una società avverso una cartella esattoriale con cui le era stato intimato il pagamento di somme per contributi previdenziali omessi in relazione a lavoratori addetti a call-center assunti con contratti di collaborazione coordinata a progetto. La Corte d’appello, riformando il primo grado, aveva rigettato l’opposizione ritenendo che le prestazioni fossero in realtà di lavoro subordinato. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come subordinate le prestazioni; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che fosse stato illegittimamente posto a suo carico l’onere di provare la compatibilità delle modalità di svolgimento della prestazione con l’autonomia dei rapporti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché non sarebbero stati individuati i collaboratori per i quali il rapporto avrebbe assunto i caratteri della subordinazione e l’INPS non avrebbe dimostrato che tutti i collaboratori iscritti nel libro matricola avessero svolto un rapporto subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto della Corte territoriale sulla modalità di svolgimento della prestazione e sulla sussistenza degli indici di subordinazione. Ha escluso rilievo alle circolari ministeriali invocate, osservando che esse non sono fonti di diritto e non incidono sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, poiché la sentenza impugnata non aveva invertito l’onere della prova, ma aveva semplicemente rilevato che, in presenza di un quadro probatorio univoco nel senso della subordinazione, mancavano elementi idonei a sostenere l’autonomia dei rapporti. Ha infine reputato palesemente inammissibile il terzo motivo, perché sollecitava una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Definisce i caratteri del lavoro subordinato; la relativa qualificazione del rapporto costituisce accertamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio di legge o di motivazione.

  • art. 2222 c.c.

    È richiamato per contrapporre il lavoro autonomo al lavoro subordinato; la censura che mira a riqualificare il rapporto non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova non era stato invertito: la Corte d’appello si è limitata a rilevare l’assenza di elementi idonei a provare l’autonomia, a fronte di un quadro istruttorio univoco per la subordinazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge consente di censurare l’individuazione dei caratteri giuridici della subordinazione, non la ricostruzione fattuale delle modalità di esecuzione del rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo sul ragionamento presuntivo del giudice di merito è ammesso solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la decisione in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, comporta la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto del giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa ricostruzione del materiale istruttorio, salvo i limiti del vizio di violazione di legge o dell’omesso esame di un fatto decisivo.
  • Quando la sentenza di merito fonda la subordinazione su indici concreti come assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare, la censura non può limitarsi a richiamare il nomen iuris contrattuale o a sollecitare una nuova valutazione delle prove.
  • L’onere della prova non si considera invertito se il giudice afferma soltanto che, di fronte a un quadro istruttorio già univoco in favore della subordinazione, la parte che invoca l’autonomia non ha fornito elementi idonei a sostenerla.
  • Le circolari ministeriali non hanno valore di fonte normativa e non possono incidere sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio, anche quando contengano direttive interne agli uffici dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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